DAL NUMERO 2/99

 

TEMATICHE COMUNITARIE Riforme ocm

Roberto Henke, Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Roberta Sardone (1)

NOTE

(1) Gli Autori sono ricercatori presso l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (inea).
(2) Il presente articolo prende lo spunto dal rapporto La riforma della pac in Agenda 2000. Dalle proposte alle decisioni finali a cura dell'Osservatorio sulle politiche agricole dell'inea. Il lavoro è di responsabilità comune degli autori. Tuttavia, nella sua stesura, i paragrafi 1, 2 e 5 sono da attribuire a Maria Rosaria Pupo D'Andrea, il paragrafo 3 a Roberto Henke e il paragrafo 4 a Roberta Sardone.
(3) Il "regolamento orizzontale" è definito tale in quanto contiene misure applicabili "orizzontalmente" a tutte le ocm nel tentativo di correggere gli squilibri distributivi della pac. Tali misure riguardano in particolare la condizionalità ambientale (o cross compliance) e la modulazione degli aiuti in base a parametri legati all'occupazione o al reddito (regolamento (Ce) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie L, 160, del 26 giugno 1999).
(4) Sulle questioni relative al finanziamento del bilancio comunitario e alle diverse possibilità per risolvere il problema degli squilibri finanziari si veda il rapporto presentato dalla Commissione nell'ottobre 1998 (European Commission, 1998a).
(5) Per il settore è stato confermato il sistema delle quote a cui si affiancherà un regime di pagamenti diretti tesi a compensare la riduzione dei prezzi istituzionali (regolamento (Ce) n. 1255/1999 e 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie L, 160, del 26 giugno 1999).
(6) Regolamenti (Ce) n. 1251/1999, 1252/1999 e 1253/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie L, 160, del 26 giugno 1999.
(7) Per aiuti disaccoppiati si intendono quelli che non sono legati alla quantità prodotta e che non hanno alcun effetto, o almeno hanno un effetto trascurabile, sul commercio e/o sulla produzione.
(8) Con la riforma Mac Sharry del 1992 per compensare i produttori della perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali fu istituito un aiuto pari alla differenza tra il prezzo garantito prima della riforma e il prezzo garantito con la riforma a regime, attuando quindi una compensazione piena (al 100%).
(9) Nell'attuale regime, per il calcolo degli aiuti alle oleaginose ciascuna regione di produzione ha potuto scegliere di utilizzare la resa specifica semi oleosi nel caso in cui il rapporto tra la resa "storica" regionale della coltura e la resa media comunitaria desse un valore più alto di quello ottenuto confrontando la resa "storica" regionale dei cereali con la resa media cerealicola comunitaria.
(10) Il regime di sostegno attualmente in vigore prevede che i pagamenti vengano erogati nell'ambito di due distinti regimi, quello generale e quello semplificato. A quest'ultimo accedono i "piccoli produttori", cioè coloro che richiedono compensazioni per una superficie inferiore a quella necessaria a produrre 92 tonnellate di cereali in base alla resa cerealicola della regione di produzione in cui ricade l'azienda. I "piccoli produttori" ricevono l'aiuto per ettaro previsto per i cereali, indipendentemente dalla coltura a seminativo a cui dedicano la superficie aziendale, e sono esentati dall'obbligo di set aside. Al regime generale accedono i "grandi produttori" che ricevono l'aiuto differenziato per coltura ed hanno l'obbligo di mettere a riposo una percentuale della propria superficie a seminativi fissata di anno in anno.
(11) Con il regolamento (Ce) n. 2309/97 del Consiglio del 17 novembre 1997 (Guce, serie L, 321, del 22/11/1997) è stata approvata la riforma del sistema di sostegno per il grano duro. La novità più importante è l'abolizione dei diritti di produzione aziendali sostituiti da superfici massime nazionali, distinte in aree tradizionali e aree non tradizionali.
(12) Nell'attuale sistema agli Stati membri viene data facoltà di scegliere tra massimali o aree di base separate. La differenza tra i due regimi consiste nel fatto che il superamento del limite connesso al massimale comporta una maggiore penalizzazione dei produttori.
(13) Ad oggi l'Italia non si è mai avvalsa di questa possibilità.
(14) Il tema dell'impatto ambientale delle proposte contenute in Agenda 2000, in particolare sull'uso di pesticidi e fertilizzanti, è stato approfondito da uno studio del ministero dell'agricoltura inglese (maaf, 1999).
(15) Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dei sussidi unitari è direttamente legato al prezzo minimo garantito in quanto è pari circa al 110% del prezzo di intervento.
(16) Nell'ambito delle misure orizzontali contenute nel regolamento sul sostegno diretto (regolamento (Ce) n. 1259/1999) viene sancito, come già detto, il principio della condizionalità ambientale degli aiuti (cross compliance). Gli Stati membri, cioè, possono modulare in funzione agroambientale l'erogazione dei pagamenti diretti della pac (esclusi quelli previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale) ai propri agricoltori. Tale modulazione può prendere la forma di aiuti ad hoc in cambio di specifici impegni agroambientali assunti dagli agricoltori o possono essere fissati dei requisiti ambientali obbligatori per poter accedere agli aiuti.
(17) Nell'attuale regime, infatti, ciascuna regione di produzione ha potuto scegliere di utilizzare la resa specifica semi oleosi nel caso in cui il rapporto tra la resa "storica" regionale della coltura e la resa media comunitaria desse un valore più alto di quello ottenuto confrontando la resa "storica" regionale dei cereali con la resa media cerealicola comunitaria.
(18) Nel sistema attuale, infatti, se il prezzo constatato sui mercati mondiali per la campagna differisce di più o di meno dell'8% del prezzo mondiale previsto (usato come base per il calcolo degli aiuti), l'importo degli aiuti per ettaro viene corretto, al netto della franchigia dell'8%, in aumento o in diminuzione, a seconda che il prezzo mondiale constatato sia più basso o più alto di quello previsto.
(19) Attualmente è previsto che l'eventuale superamento della superficie di base in una regione comporti, oltre ad una riduzione degli aiuti percepiti dai produttori, anche la messa a riposo straordinaria, non compensata, nella campagna successiva a quella in cui si è avuto lo sconfinamento.
(20) Le rese di riferimento degli Stati membri sono state calcolate come media delle rese registrate nel quinquennio 1986/87 - 1990/91, escludendo le due campagne nelle quali si sono registrati i valori estremi, cioè la resa più elevata e quella più bassa.
(21) A causa del fatto che la produzione tende a concentrarsi dove le rese (e quindi i pagamenti) sono maggiori, al fine di evitare che, pur rimanendo nel limite della superficie di base, le spese per il settore crescano più del previsto, per ciascun paese viene calcolato annualmente un valore medio di resa che viene confrontato con la resa storica. Nel caso in cui la prima risulti superiore alla seconda, tutti i pagamenti compensativi della campagna successiva a quella in cui si è verificato il superamento vengono ridotti in misura proporzionale.
(22) Regolamento (Ce) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie L 160, 26 giugno 1999.
(23) La riduzione dell'envelope è pari, nella maggior parte dei casi, a circa il 75% del valore inizialmente indicato nella proposta del marzo '98. Per l'Italia, si è passati da 273,6 milioni di euro a 65,6 milioni.
(24) L'Italia, a fronte di un contributo alla plv comunitaria di carne pari al 14% circa, riceve una quota degli aiuti pari ad appena il 4,7% del totale.
(25) Va precisato che la creazione di un premio gestito direttamente dagli Stati membri non rappresenta un pericolo di rinazionalizzazione della pac, in quanto il finanziamento del premio rimane a totale carico del feoga-garanzia, ma piuttosto va nella direzione del principio della sussidiarietà, che trova vasta applicazione nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e allo sviluppo rurale (inea, 1998b e 1999).
(26) Si tratta del regolamento (Ce) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, Guce, serie L 215 del 30 luglio 1992. Con la riforma le misure agroambientali sono inserite nel regolamento (Ce) n. 1257/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, Guce, serie L 160 del 26 giugno 1999.
(27) Con la conferma dei limiti di densità si realizza, in un certo senso, la cross compliance di cui si è molto parlato all'indomani della pubblicazione di Agenda 2000: si vincola, cioè, l'aiuto comunitario, ad un comportamento dell'allevatore, ed il premio viene erogato solo se si rispettano certi criteri di allevamento giudicati dalla Commissione meno inquinanti.
(28) Regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce L 179 del 14 luglio 1999.
(29) Un meccanismo analogo è inserito nell'ambito delle sanatorie formali, dove è prevista una regolarizzazione degli impianti, purché il produttore dopo aver realizzato il nuovo impianto si impegni, entro tre anni, all'estirpazione di un superficie vitata equivalente.
(30) L'esclusione dello svecchiamento dei vigneti rappresenta un limite per il nostro paese, dove il tasso di rinnovo degli impianti è molto basso, risultando addirittura insufficiente a mantenere in produzione l'attuale superficie vitata (Accademia Italiana della Vite e del Vino, 1999).
In proposito a questo regime di aiuti, è importante ricordare che nella decisione finale è stato eliminato il riferimento agli obiettivi ambientali che venivano posti alla base dell'intervento. Tale eliminazione, all'apparenza banale, in realtà ha evitato il rischio che, da una lettura incrociata dell'ocm e del regolamento sullo sviluppo rurale, le superfici vitate restassero escluse dalle misure agroambientali previste da quest'ultimo intervento, in quanto esse avrebbero ottenuto gli aiuti per la diffusione di tecniche ecocompatibili già all'interno dell'ocm.
(31) In proposito, occorre sottolineare che i massimali previsti per il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione seguono le regole del precedente regime sugli interventi a carattere strutturale. Infatti, il regolamento recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali, approvato con la riforma, prevede un massimale del tasso di cofinanziamento, per gli investimenti in azienda, indistinto tra regioni dell'obiettivo 1 ed altre regioni e, comunque, sostanzialmente inferiore ai livelli precedentemente ammessi.
(32) I prezzi di ritiro fissati per i sottoprodotti della vinificazione, il vino ottenuto da uve a duplice attitudine e l'approvvigionamento di alcool ad uso alimentare coincidono con il livello del prezzo di ritiro stabilito, nelle ultime campagne prima della riforma, per i medesimi interventi; in particolare, il prezzo di ritiro per l'ultimo intervento, introdotto con la nuova ocm, è stato posto pari a quello della distillazione preventiva.
(33) Il regolamento sulle modalità di applicazione dovrebbe trovare una definizione nell'autunno del 1999.
(34) In merito a questo aspetto, occorre ricordare che in Italia la percentuale di vini vqprd e a indicazione geografica è considerevolmente più bassa rispetto ad altri paesi, in primo luogo la Francia (inea, 1998c).

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