TEMATICHE COMUNITARIE Riforme ocm
Roberto Henke, Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Roberta Sardone (1)
NOTE
(1) Gli Autori sono
ricercatori presso l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (inea).
(2) Il presente articolo prende lo spunto dal rapporto La riforma della pac in Agenda
2000. Dalle proposte alle decisioni finali a cura dell'Osservatorio sulle politiche
agricole dell'inea. Il lavoro è di responsabilità comune degli autori. Tuttavia, nella
sua stesura, i paragrafi 1, 2 e 5 sono da attribuire a Maria Rosaria Pupo D'Andrea, il
paragrafo 3 a Roberto Henke e il paragrafo 4 a Roberta Sardone.
(3) Il "regolamento orizzontale" è definito tale in quanto contiene misure
applicabili "orizzontalmente" a tutte le ocm nel tentativo di correggere gli
squilibri distributivi della pac. Tali misure riguardano in particolare la condizionalità
ambientale (o cross compliance) e la modulazione degli aiuti in base a parametri legati
all'occupazione o al reddito (regolamento (Ce) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, Guce, serie L, 160, del 26 giugno 1999).
(4) Sulle questioni relative al finanziamento del bilancio comunitario e alle diverse
possibilità per risolvere il problema degli squilibri finanziari si veda il rapporto
presentato dalla Commissione nell'ottobre 1998 (European Commission, 1998a).
(5) Per il settore è stato confermato il sistema delle quote a cui si affiancherà un
regime di pagamenti diretti tesi a compensare la riduzione dei prezzi istituzionali
(regolamento (Ce) n. 1255/1999 e 1256/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie
L, 160, del 26 giugno 1999).
(6) Regolamenti (Ce) n. 1251/1999, 1252/1999 e 1253/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,
Guce, serie L, 160, del 26 giugno 1999.
(7) Per aiuti disaccoppiati si intendono quelli che non sono legati alla quantità
prodotta e che non hanno alcun effetto, o almeno hanno un effetto trascurabile, sul
commercio e/o sulla produzione.
(8) Con la riforma Mac Sharry del 1992 per compensare i produttori della perdita di
reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali fu istituito un aiuto pari alla
differenza tra il prezzo garantito prima della riforma e il prezzo garantito con la
riforma a regime, attuando quindi una compensazione piena (al 100%).
(9) Nell'attuale regime, per il calcolo degli aiuti alle oleaginose ciascuna regione di
produzione ha potuto scegliere di utilizzare la resa specifica semi oleosi nel caso in cui
il rapporto tra la resa "storica" regionale della coltura e la resa media
comunitaria desse un valore più alto di quello ottenuto confrontando la resa
"storica" regionale dei cereali con la resa media cerealicola comunitaria.
(10) Il regime di sostegno attualmente in vigore prevede che i pagamenti vengano erogati
nell'ambito di due distinti regimi, quello generale e quello semplificato. A quest'ultimo
accedono i "piccoli produttori", cioè coloro che richiedono compensazioni per
una superficie inferiore a quella necessaria a produrre 92 tonnellate di cereali in base
alla resa cerealicola della regione di produzione in cui ricade l'azienda. I "piccoli
produttori" ricevono l'aiuto per ettaro previsto per i cereali, indipendentemente
dalla coltura a seminativo a cui dedicano la superficie aziendale, e sono esentati
dall'obbligo di set aside. Al regime generale accedono i "grandi produttori" che
ricevono l'aiuto differenziato per coltura ed hanno l'obbligo di mettere a riposo una
percentuale della propria superficie a seminativi fissata di anno in anno.
(11) Con il regolamento (Ce) n. 2309/97 del Consiglio del 17 novembre 1997 (Guce, serie L,
321, del 22/11/1997) è stata approvata la riforma del sistema di sostegno per il grano
duro. La novità più importante è l'abolizione dei diritti di produzione aziendali
sostituiti da superfici massime nazionali, distinte in aree tradizionali e aree non
tradizionali.
(12) Nell'attuale sistema agli Stati membri viene data facoltà di scegliere tra massimali
o aree di base separate. La differenza tra i due regimi consiste nel fatto che il
superamento del limite connesso al massimale comporta una maggiore penalizzazione dei
produttori.
(13) Ad oggi l'Italia non si è mai avvalsa di questa possibilità.
(14) Il tema dell'impatto ambientale delle proposte contenute in Agenda 2000, in
particolare sull'uso di pesticidi e fertilizzanti, è stato approfondito da uno studio del
ministero dell'agricoltura inglese (maaf, 1999).
(15) Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dei sussidi unitari è
direttamente legato al prezzo minimo garantito in quanto è pari circa al 110% del prezzo
di intervento.
(16) Nell'ambito delle misure orizzontali contenute nel regolamento sul sostegno diretto
(regolamento (Ce) n. 1259/1999) viene sancito, come già detto, il principio della
condizionalità ambientale degli aiuti (cross compliance). Gli Stati membri, cioè,
possono modulare in funzione agroambientale l'erogazione dei pagamenti diretti della pac
(esclusi quelli previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale) ai propri agricoltori.
Tale modulazione può prendere la forma di aiuti ad hoc in cambio di specifici impegni
agroambientali assunti dagli agricoltori o possono essere fissati dei requisiti ambientali
obbligatori per poter accedere agli aiuti.
(17) Nell'attuale regime, infatti, ciascuna regione di produzione ha potuto scegliere di
utilizzare la resa specifica semi oleosi nel caso in cui il rapporto tra la resa
"storica" regionale della coltura e la resa media comunitaria desse un valore
più alto di quello ottenuto confrontando la resa "storica" regionale dei
cereali con la resa media cerealicola comunitaria.
(18) Nel sistema attuale, infatti, se il prezzo constatato sui mercati mondiali per la
campagna differisce di più o di meno dell'8% del prezzo mondiale previsto (usato come
base per il calcolo degli aiuti), l'importo degli aiuti per ettaro viene corretto, al
netto della franchigia dell'8%, in aumento o in diminuzione, a seconda che il prezzo
mondiale constatato sia più basso o più alto di quello previsto.
(19) Attualmente è previsto che l'eventuale superamento della superficie di base in una
regione comporti, oltre ad una riduzione degli aiuti percepiti dai produttori, anche la
messa a riposo straordinaria, non compensata, nella campagna successiva a quella in cui si
è avuto lo sconfinamento.
(20) Le rese di riferimento degli Stati membri sono state calcolate come media delle rese
registrate nel quinquennio 1986/87 - 1990/91, escludendo le due campagne nelle quali si
sono registrati i valori estremi, cioè la resa più elevata e quella più bassa.
(21) A causa del fatto che la produzione tende a concentrarsi dove le rese (e quindi i
pagamenti) sono maggiori, al fine di evitare che, pur rimanendo nel limite della
superficie di base, le spese per il settore crescano più del previsto, per ciascun paese
viene calcolato annualmente un valore medio di resa che viene confrontato con la resa
storica. Nel caso in cui la prima risulti superiore alla seconda, tutti i pagamenti
compensativi della campagna successiva a quella in cui si è verificato il superamento
vengono ridotti in misura proporzionale.
(22) Regolamento (Ce) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce, serie L 160, 26
giugno 1999.
(23) La riduzione dell'envelope è pari, nella maggior parte dei casi, a circa il 75% del
valore inizialmente indicato nella proposta del marzo '98. Per l'Italia, si è passati da
273,6 milioni di euro a 65,6 milioni.
(24) L'Italia, a fronte di un contributo alla plv comunitaria di carne pari al 14% circa,
riceve una quota degli aiuti pari ad appena il 4,7% del totale.
(25) Va precisato che la creazione di un premio gestito direttamente dagli Stati membri
non rappresenta un pericolo di rinazionalizzazione della pac, in quanto il finanziamento
del premio rimane a totale carico del feoga-garanzia, ma piuttosto va nella direzione del
principio della sussidiarietà, che trova vasta applicazione nei regolamenti relativi ai
fondi strutturali e allo sviluppo rurale (inea, 1998b e 1999).
(26) Si tratta del regolamento (Ce) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, Guce,
serie L 215 del 30 luglio 1992. Con la riforma le misure agroambientali sono inserite nel
regolamento (Ce) n. 1257/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, Guce, serie L 160 del 26
giugno 1999.
(27) Con la conferma dei limiti di densità si realizza, in un certo senso, la cross
compliance di cui si è molto parlato all'indomani della pubblicazione di Agenda 2000: si
vincola, cioè, l'aiuto comunitario, ad un comportamento dell'allevatore, ed il premio
viene erogato solo se si rispettano certi criteri di allevamento giudicati dalla
Commissione meno inquinanti.
(28) Regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, Guce L 179 del 14
luglio 1999.
(29) Un meccanismo analogo è inserito nell'ambito delle sanatorie formali, dove è
prevista una regolarizzazione degli impianti, purché il produttore dopo aver realizzato
il nuovo impianto si impegni, entro tre anni, all'estirpazione di un superficie vitata
equivalente.
(30) L'esclusione dello svecchiamento dei vigneti rappresenta un limite per il nostro
paese, dove il tasso di rinnovo degli impianti è molto basso, risultando addirittura
insufficiente a mantenere in produzione l'attuale superficie vitata (Accademia Italiana
della Vite e del Vino, 1999).
In proposito a questo regime di aiuti, è importante ricordare che nella decisione finale
è stato eliminato il riferimento agli obiettivi ambientali che venivano posti alla base
dell'intervento. Tale eliminazione, all'apparenza banale, in realtà ha evitato il rischio
che, da una lettura incrociata dell'ocm e del regolamento sullo sviluppo rurale, le
superfici vitate restassero escluse dalle misure agroambientali previste da quest'ultimo
intervento, in quanto esse avrebbero ottenuto gli aiuti per la diffusione di tecniche
ecocompatibili già all'interno dell'ocm.
(31) In proposito, occorre sottolineare che i massimali previsti per il contributo ai
costi di ristrutturazione e riconversione seguono le regole del precedente regime sugli
interventi a carattere strutturale. Infatti, il regolamento recante le disposizioni
generali sui Fondi strutturali, approvato con la riforma, prevede un massimale del tasso
di cofinanziamento, per gli investimenti in azienda, indistinto tra regioni dell'obiettivo
1 ed altre regioni e, comunque, sostanzialmente inferiore ai livelli precedentemente
ammessi.
(32) I prezzi di ritiro fissati per i sottoprodotti della vinificazione, il vino ottenuto
da uve a duplice attitudine e l'approvvigionamento di alcool ad uso alimentare coincidono
con il livello del prezzo di ritiro stabilito, nelle ultime campagne prima della riforma,
per i medesimi interventi; in particolare, il prezzo di ritiro per l'ultimo intervento,
introdotto con la nuova ocm, è stato posto pari a quello della distillazione preventiva.
(33) Il regolamento sulle modalità di applicazione dovrebbe trovare una definizione
nell'autunno del 1999.
(34) In merito a questo aspetto, occorre ricordare che in Italia la percentuale di vini
vqprd e a indicazione geografica è considerevolmente più bassa rispetto ad altri paesi,
in primo luogo la Francia (inea, 1998c).