Sommario:
1. Il diritto agrario fra tradizione e Comunità europea. 2. Il nuovo
art. 2135 cod. civ. e l’allargamento
della attività “legalmente” agricole. 3. La progressiva
valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani. 4. Quali
prospettive?
1.
Il diritto agrario fra tradizione e Comunità europea. La
dottrina agraristica di tutto il mondo latino ha da sessant’anni
guardato quasi con invidia il giurista italiano, al quale il Legislatore
aveva “regalato” una norma – sicuramente la prima così esplicita
e pregnante nell’universo giuridico – che definiva l’imprenditore
agricolo. Attorno ad essa si sarebbero affannati interpreti dottrinali e
giurisprudenziali, i secondi spinti solo da necessità pratiche, i primi
anche dal desiderio di arrivare a costruire un “sistema” che potesse
qualificarsi come diritto agrario. Esempio maggiore e più recente di
quest’orientamento è il prof. Galloni (1), che resta solidamente
convinto della centralità dell’impresa agricola nel sistema del
diritto agrario, per Lui, appunto, “diritto dell’impresa
agricola”. E la Sua non è posizione isolata, dato che la
giurisprudenza, relativamente ai contratti agrari, riconosce
nell’affitto un contratto per l’impresa agraria, e la grande
maggioranza della dottrina appare orientata similmente. Pur
non negando la rilevanza dell’art. 2135 cod. civ. e il suo peso nel
sistema del diritto agrario italiano, occorre tenere conto del fatto
che, venticinque anni dopo l’entrata in vigore del codice civile,
l’Italia ha sottoscritto, con altri Stati, il trattato di Roma
istitutivo della Comunità europea che, agli articoli da 32 a 38
(numerazione attuale), considera le attività e i prodotti agricoli in
modo significativamente diverso, mettendo l’accento sul mercato dei
prodotti e un po’ la sordina sulle strutture produttive, che pure sono
considerate, dato che l’art. 32 parla
di agricoltura e di commercio dei prodotti agricoli. Le
peculiarità delle regole “agrarie” del trattato ne fanno una parte
speciale e, per certi versi, autonoma (2) rispetto alle altre, e proprio
in relazione alle imprese agricole, si riconosce la non applicabilità
automatica delle regole di concorrenza al settore, individuato, per
altro, con un elenco di prodotti piuttosto che con una definizione, che
esiste (art. 32, par. 1), ma che ha un significato ed una natura
ulteriore rispetto all’identificazione concreta dei prodotti (3). Quello
che mette conto di evidenziare è il fatto che progressivamente, con
l’affermarsi del mercato comune (detto più tardi mercato unico), il
momento della commercializzazione dei prodotti rispetto a quello
meramente produttivo ha preso il sopravvento; e la struttura produttiva
agricola in senso stretto è stata progressivamente vista come un
problema in via di aggravamento da risolvere attraverso la
sua “multifunzionalizzazione”, e cioè il suo concreto
allontanarsi dalla sola attività di allevamento di piante ed animali
per aprirla maggiormente, ed in forma decisa, al mercato e attribuirle
mansioni ecologiche, ambientali, di produzione di servizi a favore di
privati o della pubblica amministrazione. Quest’orientamento
si è sviluppato a partire, quanto meno, dagli anni ’80, al fine di
risolvere alcuni problemi emergenti - frutto in parte della stessa pac,
in parte dello sviluppo delle tecnologie applicate al settore primario
– che si possono così sintetizzare: -
la meccanizzazione e lo sviluppo di genetica e chimica applicate in
agricoltura ha provocato un imponente aumento della produttività, che
ottiene risultati assai più rilevanti nelle zone umide del nord
dell’Europa che nel secco sud, un tempo vera patria dell’agricoltura
è oggi, spesso, ridotto a territorio marginale per essa, quanto meno
nella coltivazione di colture estensive; -
la conseguente evidenziazione della pochezza delle dimensioni medie
delle superfici condotte
dalle aziende agricole, specialmente nei Paesi del sud dell’Europa; -
l’abbandono dell’attività agricola da parte della stragrande
maggioranza degli agricoltori, con la conseguente senilizzazione del
settore, proprio per la impossibilità di trarre un compenso decoroso e
“comparabile” con quelli ottenibili in altri settori agli addetti al
settore primario. Tutti
questi eventi hanno provocato – causa all’un tempo, ed effetto
dell’automazione – un corrispondente calo reale del prezzo unitario
dei prodotti agricoli. La
multifunzionalizzazione si è andata progressivamente affermando,
attraverso lo stimolo finanziario fornito dal diritto comunitario, che
ha trovato l’ultima manifestazione nel Reg. n. 1257/1999 (4) nel quale
si prevedono cofinanziamenti comunitari, tra l’altro, per favorire la
diversificazione delle attività degli operatori nel settore agricolo
allo scopo di sviluppare aziende a vocazione plurima o fonti alternative
di reddito, attraverso l’incentivazione, in particolare, di attività
turistiche e artigianali. Se a queste finalità si aggiungono
l’avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza, il sostegno
alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, i servizi per
la popolazione rurale, il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e
la protezione e la tutela del patrimonio rurale, si ha un quadro
complessivo che prefigura un ambiente rurale nel quale gli imprenditori
agricoli conducono la loro azienda diversificando in modo molto
rilevante le attività, che esorbitano dal tradizionale settore primario
per passare a quello secondario e terziario; inoltre, gli interventi
comunitari possono finanziare anche attività di tutela dell’ambiente,
attività che l’agricoltore può svolgere ben oltre la sua azienda. Anche
la visione “georgica” dell’Italia, che traspare dalla Costituzione
del 1948 e dalla legislazione ordinaria coeva, era destinata
progressivamente a cedere il passo alla trasformazione della società e
ad eventi anche non auspicabili, quali l’urbanizzazione, o invece
positivi, quali l’aumento della produttività del lavoro umano e il
conseguente incremento del reddito pro capite. La
legislazione italiana si è, dunque, mossa anch’essa per sostenere la
multifunzionalizzazione, manifestandosi dapprima con norme regionali di
sostegno dell’agriturismo, poi “organizzate” dalla legge n. 730
del 1985 (5), successivamente “agrarizzando” attività
tradizionalmente commerciali (o non chiaramente agrarie) come la
produzione di funghi, l’acquacoltura, l’allevamento di cani e di
cavalli da corsa. Questo
orientamento – e che si mirasse alla multifunzionalità è dimostrato
dalle regole dettate per i cani e per l’acquacoltura, ove il reddito
agricolo tradizionale si somma a quello dell’attività agrarizzata per
individuare, se maggioritario, l’imprenditore agricolo – era anche
ispirato al diritto agrario comunitario, che non conosce le storiche
limitazioni, anche giurisprudenziali, che impedivano a certe attività,
pur dedite allo sfruttamento delle capacità biologiche di piante e di
animali di produrre, di essere in via interpretativa incluse fra quelle
agrarie. Dunque, con un susseguirsi di leggine l’ordinamento interno
si adattava a quello comunitario (anche se ai fini delle norme Ce il
fatto che certe attività siano, dal punto di vista interno, agrarie o
no, non rileva) e veniva riconosciuto imprenditore agricolo chi svolgeva
una quantità di attività del tutto nuove rispetto alle tradizionali. 2. Il nuovo art. 2135 cod. civ. e l’allargamento della attività “legalmente” agricole. I
tempi erano, dunque, maturi per un riordino delle qualifiche soggettive
in agricoltura, tenuto conto anche del fatto che dal diritto comunitario
era scomparso l’iatp; ormai assunto come soggetto di rilievo
soprattutto nel diritto regionale italiano. Il
1° comma del nuovo art. 2135 stabilisce: “E’ imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Paragonato
al primo comma della precedente formulazione, il nuovo comma si
distingue solo per avere sostituito la parola “animali” a quella
usata nel testo originario, e cioè “bestiame”, ma si tratta di
modifica di non poco conto, poiché estende, in modo totale, il campo di
applicazione dello statuto dell’imprenditore agricolo ad ogni
allevatore di animali. Dunque,
la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 2135 cod. civ. elimina
in radice il problema per quanto riguarda l’agrarietà
dell’allevamento di animali diversi dal bestiame, ma la Corte di
cassazione potrebbe, sulla base del solo 1° comma, mantenere la sua
tradizionale posizione che richiede il legame dell’allevamento con il
fondo; alla soluzione di questo problema sembra abbia provveduto il
nuovo 2° comma dell’art. 2135 cod. civ. Il
2° comma della nuova versione dell’art. 2135 cod. civ. utilizza il
criterio agrobiologico, propugnato dal prof. Carrozza (6), adoperando la
locuzione “cura e sviluppo di un ciclo biologico”; pertanto si ha
attività imprenditoriale agricola quando si opera intervenendo nel
ciclo biologico di piante ed animali al fine di favorire lo sviluppo di
tali esseri (crescita delle piante e degli animali), o/e di stimolare la
produzione da parte di essi di certi prodotti (ottenimento di frutta, di
latte, ecc.); dunque, il comma chiarisce l’ampiezza delle attività
imprenditoriali agricole, completando il primo comma. La norma, per
altro, risulta più complessa, essendo integrata da queste precisazioni: -
che non si richiede che il ciclo biologico si svolga integralmente,
bastando “una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale”. Questa soluzione mira
ad eliminare ogni dubbio sull’agrarietà di attività d’allevamento
di animali e piante limitata ad un periodo della loro vita, come per
l’ingrasso di bovini acquistati dall’imprenditore agricolo quando
sono ad un certo livello di sviluppo, o di piante, come quello compiuto
dal serricoltore che vende piantine da trapianto; -
anche se si fa riferimento ai beni grazie ai quali si producono piante e
animali, il 2° comma afferma che queste attività “utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque” d’ogni tipo,
soluzione che corregge l’eccesso di estensione del criterio
agrobiologico, essendo sufficiente che gli allevamenti di piante e di
animali possano, in astratto, essere svolti su un fondo o in acque di
ogni tipo perché l’attività sia agraria (7). Infine,
il 2° comma considera agraria anche l’attività che potrebbe
sfruttare le acque dolci, salmastre o salate (8). Questa soluzione
comporta che l’attività agricola si estenda ben oltre l’allevamento
di animali o piante che si ottengono (o che si potrebbero ottenere) sul
terreno, per coprire tutte le ipotesi di allevamento possibile su terra
e in acqua, la quale può essere dolce (laghi, fiumi, valli d’acqua
dolce), salmastra (valli salmastre) o salata (valli d’acqua salata e
lo stesso mare) (9). Si
è, dunque, chiarita la nozione giuridica di imprenditore agricolo,
eliminando l’indissolubile collegamento fra prodotti e terra,
arrivando alla perdita del carattere territoriale dell’attività
agricola. Il
3° comma dell’art. 2135 cod. civ. si occupa delle attività connesse
tipiche che vengono elencate, anche prolissamente, in modo molto
diffuso: “manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dell’allevamento d’animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero la ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Anche
questo comma appare indirizzato all’ampliamento delle attività svolte
dall’imprenditore agricolo, spingendosi molto avanti nella strada
della multifunzionalità, anche se non si può negare che molte delle
attività che elenca avrebbero potuto ben essere considerate comprese già
fra quelle di trasformazione e alienazione svolte normalmente
dall’imprenditore agricolo secondo la vecchia formula: Rilevante è
l’aggiunta della fornitura di beni e di servizi sia nei confronti di
privati che della pubblica amministrazione; anche se neppure il richiamo
ai servizi può dirsi una novità in senso assoluto, per la preesistenza
della legge sull’agriturismo da un lato, della legge n. 97 del 1994
dall’altro, la quale aveva incentivato la “pluriattività” di
certe imprese agricole, singole o associate, in particolare con il suo
art. 17, per altro applicabile solo alle zone di montagna (10). In
ogni modo, non si può non osservare che la multiattività è stata ora
molto ampliata, a conferma di quanto si diceva in precedenza, ammettendo
largamente lo svolgimento, da parte dell’imprenditore agricolo, di
attività “non agrarie”
senza perdere la qualità “agraria”, al fine di apprestargli nuove
opportunità di integrazioni di reddito. Inoltre,
il comma 2° dell’art. 1 del decreto legislativo n. 228, che non fa
parte dell’art. 2135 cod. civ., riconosce la qualifica di imprenditori
agricoli alle cooperative o loro consorzi “quando utilizzano (…)
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai
soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo
biologico”. Pertanto le cooperative, potendo disporre di gran copia di
materie prime fornite da molti soci, possono svolgere un’attività
agroindustriale mantenendo la qualifica di imprenditori agricoli per
quanto riguarda la trasformazione; e metalmeccanica o chimica, per fare
solo due esempi, se svolgono attività di fornitura di beni e servizi a
soci agricoltori producendo esse stesse i beni distribuiti ai
cooperanti; con questa formulazione, tuttavia, si sottrae un certo
numero di imprese alle regole commerciali per assoggettarle a quelle
agricole anche se svolgono attività che lo stesso nuovo art. 2135 cod.
civ. non considera agrarie (11). Si
può completare questo rapido excursus considerando anche la nuova definizione di imprenditore
ittico, contenuta nel dlgt n. 226 del 2001.
La soluzione adottata trae ispirazione dal diritto comunitario, che
ha assimilato ai prodotti agricoli anche “pesci, crostacei e
molluschi”, compresi nell’allegato I del trattato Ce (12). Pertanto
sia la pesca, che pure è attività estrattiva, che l’acquacoltura,
come si è visto prima, appunto per l’influenza del diritto
comunitario, si è sempre più avvicinata al settore agrario. L’imprenditore
ittico, definito all’art. 2 del dlgt n. 226 del 2001 dedicato alla
“pesca e acquacoltura”, è assimilato all’imprenditore agricolo
(“Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge,
l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo”,
recita il 3° comma dell’art. 2 del decreto) e le attività connesse
del pescatore sono di una ampiezza addirittura maggiore di quelle
corrispondenti dell’imprenditore agricolo, comprendendo turismo,
lavorazione, conservazione, commercializzazione e promozione
pubblicitaria del pescato . Infine,
l’art. 8 del dlgt n. 227 del 2001, in materia forestale, prevede un
ulteriore allargamento del campo di applicazione dello statuto
dell’imprenditore agricolo, parificando a quest’ultimo “le
cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche
nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi
comprese le sistemazioni idraulico – forestali”; pertanto anche un
contoterzista forestale può essere assoggettato alle regole dettate per
l’imprenditore agricolo, attraverso questa equiparazione che, rispetto
a quella evidenziata a proposito dell’art.
2135 cod. civ. (nuova versione) è più netta e decisa, anche se non
svolge alcuna attività agraria su un fondo da lui condotto. Concludendo
sul punto, si può notare come la multifinzionalizzazione dell’impresa
agricola (e di quella forestale, nonché di quella di pesca), abbiano
prodotto un ampliamento rilevante delle attività considerate agrarie e
di pesca con la conseguente, significativa, riduzione delle differenze
sostanziali fra l’imprenditore agricolo (e della pesca) e
l’imprenditore commerciale. 3. La progressiva valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani. Sia
la legislazione nazionale che quella comunitaria, in modo differenziato
certo, con maggiore slancio quella nazionale, più frenata quella della
Ce, si sono orientate da tempo per la valorizzazione dei prodotti
agricoli destinati direttamente al consumatore, in particolar modo per
quelli trasformati “in azienda agricola” L’art.
13 del dlgt n. 228 del 2001 è norma programmatica che mira alla
valorizzazione dei distretti rurali e agroalimentari, mentre l’art. 4
del dlgt n. 226 si riferisce ai distretti di pesca; inoltre, un capo del
decreto n. 228, il IV, è riservato al “rafforzamento della filiera
agroalimentare”. Quanto
ai distretti rurali e agroalimentari, la legge mira ad agevolare la
formazione o la conservazione di alcune produzioni “di qualità”
(per il vero usando il termine in modo generico e atecnico,
significando, nella sostanza, “del buon tempo antico”, come risulta
dal mancato richiamo ad una definizione di qualità e dalla successiva,
immediata, aggiunta del termine “tradizionali”). Ma
già con la legge n. 371 del 1991 si erano individuati i distretti
rurali fra i territori “caratterizzati da un’identità storica e
territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività
agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o
servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali”. E’ evidente, anche qui, lo
sforzo di “agrarizzare” attività molteplici e di valorizzare
tradizioni produttive non necessariamente agricole, ma anche alimentari,
per conservare certi valori che possono essere oggetto di apprezzamento
turistico e commerciale. Il
comma 2° dell’art. 13 prevede che si definiscano “distretti
agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a
carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese
agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate
e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale,
oppure da produzioni tradizionali e tipiche”. Una certa
sovrapposizione fra distretti rurali e agroalimentari di qualità sembra
emergere, anche se per i secondi si mette in maggiore evidenza la
relazione fra materia prima agricola e trasformato industriale. L’art.
4 del dlgt n. 226 indica le finalità dei distretti di pesca, che sono
di tipo produttivistico ambientale, con ogni evidenza anche al fine di
favorire la “commerciabilità” di beni e servizi resi da
imprenditori ittici nell’ambiente in questione (13). Gli
artt. 13 del dlgt n. 173 del 1998 e
degli artt. 16 e il 17 del dlgt n. 228 mirano al
rafforzamento della filiera produttiva. Non mette conto di
descrivere dettagliatamente il contenuto di queste norme; basti dire, ai
nostri fini, che anch’esse mirano a trovare forme di incremento del
reddito degli agricoltori in relazione alla filiera dei prodotti di cui
essi forniscono la materia prima, a convogliare i finanziamenti
disponibili anche in direzione della sicurezza alimentare e della
tracciabilità degli alimenti e a favore delle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative agricole,
le op e le società di capitali controllate da soci imprenditori
agricoli o cooperative agricole o op (14). L’art.
19 del dlgt n. 228 prevede l’istituzione di una commissione per la
sicurezza alimentare avente la finalità di predisporre una relazione
con “eventuali proposte operative” in materia di “coordinamento
delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione
del punto di contatto nazionale dall’autorità europea per gli
alimenti”, non ancora istituita; l’art. 20 allarga il tavolo
agroalimentare alla partecipazione di una delegazione nazionale dei
consumatori e degli utenti; l’art. 21 stabilisce le regole per
l’individuazione e la tutela di territori caratterizzati dalla
presenza di produzioni “di particolare qualità e tipicità”, che
sono divise in tre gruppi e cioè le zone dei doc, docg, dop, igp
e igt, le zone coltivate secondo le norme contenute nella
regolamentazione comunitaria sul cd biologico; e le zone a specifico
interesse agrituristico. L’art.
30 del dlgt n. 228 detta regole per l’informatizzazione dei listini
delle borse merci (15) ufficializzano l’incarico alle camere di
commercio di istituire un sistema idoneo, e di dettare le norme tecniche
corrispondenti, per un periodo di prova. Si
aggiunga a queste sintetiche indicazioni la constatazione della grande
rilevanza che ha assunto la regolamentazione
in materia di doc, docg e igt [queste menzioni
nazionali si possono sommare a quelle comunitarie che sono vqprd (vini
di qualità prodotti in regioni determinate), vsqprd (vini
spumanti di qualità prodotti in regioni determinate), vlqprd
(vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), vfqprd
(vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate)], dop,
igp, as e prodotti cc.dd. biologici. Per
concludere questa panoramica, si può ricordare che l’art. 8 del dlgt
n. 173 del 1998 prende in considerazione i “prodotti tradizionali”
non rispondenti a certe norme comunitarie di produzione [ottenuti, cioè,
con metodi che presentano problemi ad adattarsi all’haccp
(16)], la cui individuazione è fondata sulla identificazione delle
metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso
risulti consolidato dal tempo. Lo stesso art. 8 ha previsto la creazione
di un comitato che ha il compito di “redigere una guida tecnica per la
catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni
agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche
tradizionali, ai fini della redazione di un atlante del patrimonio
gastronomico, integrato con riferimenti al patrimonio culturale,
artigianale e turistico”. Si
è stabilito, poi, al comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(legge comunitaria) che i prodotti alimentari che richiedono “metodi
di lavorazione e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti
di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le
caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle
prescrizioni delle direttive” comunitarie, “non possono essere
esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione
per i prodotti tradizionali individuati ai sensi dell’articolo 8”
del decreto n. 173 del 1998. Tuttavia non costituisce
commercializzazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la vendita
diretta “al consumatore finale, nell’ambito della provincia della
zona tipica di produzione”. (art. 20, commi 7° e 8°). Si
è, dunque, consentito alle aziende
agroalimentari italiane di continuare a produrre, conservare e
stagionare secondo la tradizione quei prodotti al fine di permettere
loro di conservare le caratteristiche organolettiche delle nostre rarità
gastronomiche. Infine,
l’art. 4 del dlgt n. 228 ha, in certo modo, “codificato” le regole
relative al diritto dell’imprenditore agricolo di vendere i suoi
prodotti, che possono, come si è visto, essere largamente trasformati,
al dettaglio in o fuori azienda, essendo sottoposto a un regime che
prevede la mera comunicazione al sindaco della decisione di svolgere
questa attività. Non
v’è chi non possa vedere in questa serie di norme lo sforzo verso la
progressiva piena “mercantilizzazione” del settore agrario,
agganciato a quello alimentare, e la tendenza vigorosa, soprattutto
nazionale, a realizzare strumenti – altro discorso è sulla loro
efficienza, che si collega con le capacità manageriali degli
imprenditori agricoli, nella loro grande maggioranza ancora lontani,
date anche le dimensioni delle loro aziende, dal poter utilizzare
appieno questi strumenti, vista anche la loro per ora molto forte
resistenza ad associarsi per far fronte al mercato – miranti a
trattenere nell’impresa agricola quanto più valore aggiunto possibile
derivante dalla trasformazione e dalla
commercializzazione di prodotti agricoli. 4.
QUALI PROSPETTIVE? L’analisi
appena fatta consente di comprendere, nel suo complesso, l’indirizzo
del Legislatore delegato del 2001 e la stessa trasformazione dell’art.
2135 cod. civ., che non definisce più, nella sostanza, il mero
imprenditore agricolo, ma, piuttosto, un potenziale agroindustriale che
parte dalla produzione delle materie prime di base. Certo, la gran parte
degli imprenditori agricoli resterà a lungo, ancora, tale da rispondere
alla descrizione che ne faceva la vecchia versione dell’art. 2135 cod.
civ.; certo è, però, che chi saprà o potrà sfruttare i margini che
la legge consente, potrà divenire un trasformatore di una gran quantità
di prodotti e un prestatore di servizi senza perdere la qualità di
imprenditore agricolo. L’espansione
delle attività “agrarie” realizzata progressivamente può far
accostare l’imprenditore agricolo alla “rana di Esopo”, in quanto
destinato forse all’esplosione, e l’idea trova qualche conferma
nella legge stessa. Infatti, le caratteristiche dello statuto
civilistico dell’imprenditore agricolo si rinvenivano in tre elementi
essenziali: 1)
l’esenzione dagli obblighi di pubblicità (prevista dall’art. 2136
cod. civ.), che però, oggi, è stata quasi completamente erosa. Prima,
all’atto dell’istituzione del registro delle imprese presso la
camera di commercio (ci si riferisce alla legge n. 580 del 1993, art. 8,
comma 5) si è previsto un registro speciale per gli imprenditori
agricoli, con funzioni assai modeste (di tipo anagrafico e di pubblicità
notizia, oltre a quelle eventualmente richieste da leggi speciali), poi,
con il dlgt n. 228 si è stabilito che l’iscrizione delle imprese
agricole a questo registro abbia “l’efficacia di cui all’art. 2193
del codice civile”, apparentemente innovando rispetto alla legge del
1993 ora citata. E’ stato sinteticamente detto che “si ha così una
efficacia positiva della registrazione, consistente nell’opponibilità
a chiunque dei fatti registrati, che si presumono conosciuti dai terzi
con presunzione iuris et de iure, e una efficacia negativa in base alla quale si ha
una presunzione, questa volta solo iuris
tantum, dell’ignoranza da parte dei terzi dei fatti non
registrati” (17). In sostanza, cioè, si è notevolmente mutato il
tradizionale regime di pubblicità dell’imprenditore agricolo,
avvicinandolo sensibilmente a quello applicabile all’imprenditore
commerciale; 2)
la esenzione dalla tenuta dei libri contabili, obbligo invece previsto
dall’art. 2214 cod. civ. per l’imprenditore commerciale, oggi per
molti versi, anche se non abrogata, è superata dalla realtà economica
e, in certa misura, resa difficile, anche se lecita, dal diritto
comunitario, con la previsione contenuta, quanto al secondo, all’art.
5 del Reg. n.1257/1999 (condizione per essere ammessi ai finanziamenti
è la dimostrazione di redditività che va dimostrata con la contabilità
della stessa) e da quello interno, con una serie di disposizioni fiscali
che prevedono la conservazione di documenti a fini tributari e
previdenziali; 3)
l’esenzione dalle procedure concorsuali, che ancora non ha subito
modificazioni. Ma, a fronte del grande ampliamento delle attività
dell’imprenditore agricolo e del suo “immergersi” nel mercato, con
un moltiplicarsi di clienti e di fornitori, per quanto tempo la
specialità di questo regime resisterà, mancando, oramai, la ratio
che l’ha a suo tempo giustificata? Basti pensare alla giurisprudenza
spesso incerta in materia di procedure concorsuali a carico di
serricoltori, appunto collocati in un mercato ove fornitori e clienti
sono molteplici, per comprendere il senso di quanto si dice. Pertanto,
l’ampliamento delle attività dell’imprenditore agricolo ha già
provocato una progressiva perdita della specificità del suo statuto, al
punto che ci si può chiedere se quanto prima non si avrà una
sostanziale eliminazione totale delle eccezioni sopra descritte,
rendendo, sotto questo profilo, inutile la stessa definizione e
certificando, così, l’avvenuta “esplosione” della “rana”,
gonfiatasi troppo. Vedendo
la cosa sotto un diverso profilo si può considerare che: -
l’attività agraria in senso stretto continua ad essere – in quanto
fondata sulla capacità di esseri viventi del mondo vegetale ed animale
di crescere e moltiplicarsi, oltre che di produrre altre utilità - non
confondibile con le attività secondarie e terziarie; come detto ormai
tante volte i ritmi biologici, anche se “forzati” (e non sempre
senza conseguenza sgradevoli), restano del tutto diversi da quelli
dell’industria e da quelli caratterizzanti il terziario. Regole
specifiche per l’agricoltura devono essere mantenute, ed esse non
possono che essere applicabili ai soggetti che seguono i ritmi suddetti,
e non ad altri; -
non si può più negare che l’attività agraria è parte integrante
del più grande settore dedito alla produzione di alimenti destinati
all’uomo e agli animali. La progressiva affermazione del diritto
comunitario, l’assimilazione del settore peschereccio e dell’acquacoltura,
a quello agrario, la necessità di consentire al settore primario di
svilupparsi, al di là dell’ottenimento di alcuni alimenti da
consumare tal quali, oltre la mera produzione di materie prime, al fine
di consentirgli di integrarsi almeno in parte in una filiera talvolta
assai articolata, inducono a considerare l’opportunità di constatare
che il diritto agrario è da qualificarsi, oramai - in un suo aspetto
specifico collegato alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agrari - anche diritto alimentare, come il Legislatore
nazionale sembra avere riconosciuto negli ultimissimi anni. Se si accede
a questa conclusione, che appare inevitabile, l’accostamento alla
“rana di Esopo” può essere accantonata, ma occorrerà accogliere
quanto molta dottrina sostiene da tempo (18),
cioè che bisogna che il Legislatore sappia distinguere fra
qualificazione dell’attività agricola e individuazione dei soggetti
meritevoli di accedere a regimi di sostegno particolari. Se questo fosse
un cammino percorribile, poco importerebbe, nella sostanza, una
distinzione fra imprenditore agricolo votato a svolgere le più
disparate attività e imprenditore commerciale, ai fini
dell’applicazione delle norme civilistiche, mentre resterebbe di
grande rilievo, nei limiti che gli accordi scaturenti dal Millennium
Round lo consentiranno, la possibilità di erogare sostegni ai
soggetti che svolgono la vera attività primaria. Quali
siano le conclusioni, fra le due proposte, che si vogliano accettare, è
opportuno che si abbia ben
presente che, come si sono progressivamente viste ridurre le peculiarità
dello statuto civilistico dell’imprenditore agricolo, dovranno
tendenzialmente scomparire anche certi regimi esentativi, in vista della
maggiore presenza dell’imprenditore agricolo sul mercato dei prodotti
alimentari: l’haccp andrà applicato anche agli agricoltori,
che dovranno assicurare, quando sarà introdotto il sistema
obbligatorio, la tracciabilità dei loro prodotti, si dovrà tenere una
verificabile documentazione sui prodotti utilizzati nella coltivazione,
con registri di carico e scarico, ecc.; insomma, si dovrà operare per
assicurare al consumatore quell’igiene e salubrità dei prodotti che
giustamente si pretende dal settore secondario, una volta che del
settore stesso si entri a far parte. Non
per questo il diritto agrario perderà la sua peculiarità; anzi, esso
si completerà per la sua parte volta al mercato senza che questa scelta
metta in sordina il fatto che esso regola la produzione di beni –
quasi tutti a destinazione alimentare – che fondano la loro specificità,
del tutto incomprimibile, nell’esser parte della flora e della fauna. Attenzione, però! Il Legislatore delegato ha descritto allevatori che possono essere, sostanzialmente, dei grandi operatori che di agricolo ben poco hanno! E similmente si è comportato nel descrivere le attività connesse a quelle essenziali del pescatore, in particolare alla lett. c) dell’art. 2 del dlgt n. 226!
NOTE (1)
Non si può, qui, elencare la messe di opere che l’A. ha dedicato alla
sua causa; basti ricordare l’ultimo suo volume Lezioni
sul diritto dell’impresa agricola e dell’ambiente, Napoli, 1999.
(2)
Sull’arg. v., di recente, F. Gencarelli
(con la collaborazione di A. Bandini),
La politica agricola comune nella
giurisprudenza comunitaria, Padova, 2000, 2.
(3)
Come ha evidenziato G. Sgarbanti,
Le fonti del diritto agrario, I, Le fonti costituzionali e comunitarie, Padova,
1989; questa posizione è stata ripetutamente, ma isolatamente,
criticata da R. Alessi,
da ultimo in Il diritto privato
dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, Tomo II, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Vol. XXVI,
Torino, 2000, 1003. (4)
Per un sintetico sguardo d’assieme a tale regolamento mi permetto di
rinviare a L. Costato,
Corso di diritto agrario, 2001,
263.
(5)
Sulla quale v. L. Paoloni,
L’impresa agrituristica (Normativa comunitaria, nazionale, regionale),
Napoli, 1989, ove anche bibliografia. (6)
La formulazione più recente del criterio si trova in A. Carrozza,
Lezioni di diritto agrario, I,
Elementi di teoria generale, Milano, 1988. (7)
Si accoglie, così, una precisazione del criterio biologico a proposito
della quale mi permetto di rinviare a L. Costato,
in Trattato breve di diritto
agrario italiano e comunitario, II edizione, Padova, 1997, 3. (8)
L’agrarizzazione dell’acquacoltura era avvenuta con la legge n. 102
del 1992, a proposito della quale mi permetto di rinviare a L. Costato,
voce Piscicoltura, in Digesto,
IV, sez. civ., aggiornamento 2000, p. 622, ove notavo che mancava il
riferimento alle acque marine, suggerendo una interpretazione estensiva
della norma. Un aggiornamento della legge, con l’art. 9 della
legge 27 marzo 2001, n. 122, ha previsto l’aggiunta, all’art.
2, comma 2, della legge n. 102 del 1992 delle parole “e marine”. Ma
si v. anche l’art. 2, comma 4, del dlgt n. 226 del 2001, che sembra
voler mantenere in vigore la legge n. 102 del 1992, malgrado la
formulazione del nuovo art. 2135 cod. civ. (9)
Si evita, in questa sede, ogni critica alla formulazione del comma,
anche se non sempre il testo è soddisfacente, come accade proprio in
relazione all’argomento appena affrontato, ove al posto della
locuzione “possono utilizzare” sarebbe stato meglio utilizzare la
frase “potrebbero vantaggiosamente utilizzare”, che con maggiore
chiarezza mostrerebbe la mera eventualità dell’uso di certi beni
strumentali alla produzione, e nel contempo la necessità che essi
debbano comunque essere utilizzabili, almeno in astratto, per ottenere
le merci “agrarie”. Sull’art. 1 del dlgt n. 228 si veda E. Casadei,
Commento agli artt. 1 e 2 del dlgt.
n. 228
del 2001, in Le nuove leggi
civili commentate, 2001, 723; mi permetto anche di rinviare al mio
commento allegato al Corso di
diritto agrario,cit. (appendice). (10)
Sull’arg. V. L. Russo,
Commento all’art. 17, in La
nuova legge per le zone montane (commentario alla legge 31 gennaio 1994,
n°. 97), Milano, 1995, 133. (11)
Non è questa la sede per osservare che l’enorme apertura alla
fornitura di servizi minaccia di apportare al sistema agrario novità di
insospettate dimensioni: infatti si è stabilito che le “attrezzature
o risorse” normalmente impiegate in azienda possano essere utilizzate
anche per prestare servizi all’esterno. A ben vedere, come ho già
osservato altrove, la normalità dell’uso non significa prevalenza,
anche perché nell’art. 2135 cod. civ. (nuova versione) si è più
volte utilizzato il
criterio della prevalenza e si deve dedurre che, se lo si fosse
voluto adoperare anche in questo caso, lo si sarebbe fatto con
espressione apposita; quindi le attrezzature normalmente utilizzate
nell’azienda sono quelle che servono alla stessa, anche se non in
misura prevalente, il che è come dire che un macchinario adoperato
normalmente per seminare il cereale di un fondo di modeste dimensioni può
essere adoperato anche per seminare cereali coltivati da altri. Pertanto
si consente all’imprenditore agricolo di svolgere attività presso
terzi (il cd contoterzismo) senza perdere la qualifica, anche se
l’attività esterna all’azienda condotta è maggiore di quella
svolta nell’azienda agricola stessa; ma anche al contoterzista
che conduca un piccolo fondo di divenire imprenditore agricolo e
di restarlo anche svolgendo la sua attività presso terzi purché
adoperi il suo macchinario, anche e normalmente – cioè non
eccezionalmente – per la conduzione del suo fondo. (12)
Sull’arg. v. M. Girolami,
Commento all’art.2 del dlgt n. 226 del 2001, e S. Bolognini,
Commento all’art.3 del dlgt. n. 226 del 2001, in Le
nuove leggi civili commentate, cit., rispettivamente a 677 e a 688. (13)
Ovviamente queste norme propongono delle problematiche di rapporti fra
competenza statale e regionale, che qui non si affrontano. (14)
V. Borghi,
Commento all’art.16 e all’art.17, in I tre “decreti orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e
agricolo, cit., 835. (15)
A proposito del quale v., per un primo commento, Mazza,
Commento all’art. 30, in I
tre “decreti orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e
agricolo, cit. 868. (16)
Sull’arg. v. A. Scipioni
– D. Andreazza,
Il sistema haccp, Hoepli, Milano, 1997. (17)
Così E. Casadei,
Commento agli artt. 1 e 2 del dlgt
n. 228 del 2001, loc. cit., 740. (18)
Si ricorda qui il totale accordo sul punto dei membri della commissione
Borroni, nominata, essendo ministro il prof. De Casto, e composta da
Francesco Adornato, dell’univ. di Macerata, Ferdinando Albisinni
dell’univ. della Tuscia, Ettore Casadei dell’univ.di Bologna, Luigi
Costato dell’univ. di Ferrara, Alberto Germanò dell’univ. La
Sapienza di Roma, Carlo Alberto Graziani dell’univ. di Macerata e
Antonio Jannarelli dell’univ. di Bari.
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