Luigi Costato

 IL DIRITTO AGRARIO: RANA DI ESOPO O DIRITTO ALIMENTARE?

 

Sommario: 1. Il diritto agrario fra tradizione e Comunità europea. 2. Il nuovo art. 2135 cod. civ. e  l’allargamento della attività “legalmente” agricole. 3. La progressiva valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani. 4. Quali prospettive?

 

1. Il diritto agrario fra tradizione e Comunità europea.

La dottrina agraristica di tutto il mondo latino ha da sessant’anni guardato quasi con invidia il giurista italiano, al quale il Legislatore aveva “regalato” una norma – sicuramente la prima così esplicita e pregnante nell’universo giuridico – che definiva l’imprenditore agricolo. Attorno ad essa si sarebbero affannati interpreti dottrinali e giurisprudenziali, i secondi spinti solo da necessità pratiche, i primi anche dal desiderio di arrivare a costruire un “sistema” che potesse qualificarsi come diritto agrario. Esempio maggiore e più recente di quest’orientamento è il prof. Galloni (1), che resta solidamente convinto della centralità dell’impresa agricola nel sistema del diritto agrario, per Lui, appunto, “diritto dell’impresa agricola”. E la Sua non è posizione isolata, dato che la giurisprudenza, relativamente ai contratti agrari, riconosce nell’affitto un contratto per l’impresa agraria, e la grande maggioranza della dottrina appare orientata similmente.

Pur non negando la rilevanza dell’art. 2135 cod. civ. e il suo peso nel sistema del diritto agrario italiano, occorre tenere conto del fatto che, venticinque anni dopo l’entrata in vigore del codice civile, l’Italia ha sottoscritto, con altri Stati, il trattato di Roma istitutivo della Comunità europea che, agli articoli da 32 a 38 (numerazione attuale), considera le attività e i prodotti agricoli in modo significativamente diverso, mettendo l’accento sul mercato dei prodotti e un po’ la sordina sulle strutture produttive, che pure sono considerate, dato che l’art. 32 parla  di agricoltura e di commercio dei prodotti agricoli.

Le peculiarità delle regole “agrarie” del trattato ne fanno una parte speciale e, per certi versi, autonoma (2) rispetto alle altre, e proprio in relazione alle imprese agricole, si riconosce la non applicabilità automatica delle regole di concorrenza al settore, individuato, per altro, con un elenco di prodotti piuttosto che con una definizione, che esiste (art. 32, par. 1), ma che ha un significato ed una natura ulteriore rispetto all’identificazione concreta dei prodotti (3).

Quello che mette conto di evidenziare è il fatto che progressivamente, con l’affermarsi del mercato comune (detto più tardi mercato unico), il momento della commercializzazione dei prodotti rispetto a quello meramente produttivo ha preso il sopravvento; e la struttura produttiva agricola in senso stretto è stata progressivamente vista come un problema in via di aggravamento da risolvere attraverso la  sua “multifunzionalizzazione”, e cioè il suo concreto allontanarsi dalla sola attività di allevamento di piante ed animali per aprirla maggiormente, ed in forma decisa, al mercato e attribuirle mansioni ecologiche, ambientali, di produzione di servizi a favore di privati o della pubblica amministrazione.

Quest’orientamento si è sviluppato a partire, quanto meno, dagli anni ’80, al fine di risolvere alcuni problemi emergenti - frutto in parte della stessa pac, in parte dello sviluppo delle tecnologie applicate al settore primario – che si possono così sintetizzare:

- la meccanizzazione e lo sviluppo di genetica e chimica applicate in agricoltura ha provocato un imponente aumento della produttività, che ottiene risultati assai più rilevanti nelle zone umide del nord dell’Europa che nel secco sud, un tempo vera patria dell’agricoltura è oggi, spesso, ridotto a territorio marginale per essa, quanto meno nella coltivazione di colture estensive;

- la conseguente evidenziazione della pochezza delle dimensioni medie delle superfici  condotte dalle aziende agricole, specialmente nei Paesi del sud dell’Europa;

- l’abbandono dell’attività agricola da parte della stragrande maggioranza degli agricoltori, con la conseguente senilizzazione del settore, proprio per la impossibilità di trarre un compenso decoroso e “comparabile” con quelli ottenibili in altri settori agli addetti al settore primario.

Tutti questi eventi hanno provocato – causa all’un tempo, ed effetto dell’automazione – un corrispondente calo reale del prezzo unitario dei prodotti agricoli.

La multifunzionalizzazione si è andata progressivamente affermando, attraverso lo stimolo finanziario fornito dal diritto comunitario, che ha trovato l’ultima manifestazione nel Reg. n. 1257/1999 (4) nel quale si prevedono cofinanziamenti comunitari, tra l’altro, per favorire la diversificazione delle attività degli operatori nel settore agricolo allo scopo di sviluppare aziende a vocazione plurima o fonti alternative di reddito, attraverso l’incentivazione, in particolare, di attività turistiche e artigianali. Se a queste finalità si aggiungono l’avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza, il sostegno alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, i servizi per la popolazione rurale, il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale, si ha un quadro complessivo che prefigura un ambiente rurale nel quale gli imprenditori agricoli conducono la loro azienda diversificando in modo molto rilevante le attività, che esorbitano dal tradizionale settore primario per passare a quello secondario e terziario; inoltre, gli interventi comunitari possono finanziare anche attività di tutela dell’ambiente, attività che l’agricoltore può svolgere ben oltre la sua azienda.

Anche la visione “georgica” dell’Italia, che traspare dalla Costituzione del 1948 e dalla legislazione ordinaria coeva, era destinata progressivamente a cedere il passo alla trasformazione della società e ad eventi anche non auspicabili, quali l’urbanizzazione, o invece positivi, quali l’aumento della produttività del lavoro umano e il conseguente incremento del reddito pro capite.

La legislazione italiana si è, dunque, mossa anch’essa per sostenere la multifunzionalizzazione, manifestandosi dapprima con norme regionali di sostegno dell’agriturismo, poi “organizzate” dalla legge n. 730 del 1985 (5), successivamente “agrarizzando” attività tradizionalmente commerciali (o non chiaramente agrarie) come la produzione di funghi, l’acquacoltura, l’allevamento di cani e di cavalli da corsa.

Questo orientamento – e che si mirasse alla multifunzionalità è dimostrato dalle regole dettate per i cani e per l’acquacoltura, ove il reddito agricolo tradizionale si somma a quello dell’attività agrarizzata per individuare, se maggioritario, l’imprenditore agricolo – era anche ispirato al diritto agrario comunitario, che non conosce le storiche limitazioni, anche giurisprudenziali, che impedivano a certe attività, pur dedite allo sfruttamento delle capacità biologiche di piante e di animali di produrre, di essere in via interpretativa incluse fra quelle agrarie. Dunque, con un susseguirsi di leggine l’ordinamento interno si adattava a quello comunitario (anche se ai fini delle norme Ce il fatto che certe attività siano, dal punto di vista interno, agrarie o no, non rileva) e veniva riconosciuto imprenditore agricolo chi svolgeva una quantità di attività del tutto nuove rispetto alle tradizionali.

2. Il nuovo art. 2135 cod. civ. e  l’allargamento della attività “legalmente” agricole.

I tempi erano, dunque, maturi per un riordino delle qualifiche soggettive in agricoltura, tenuto conto anche del fatto che dal diritto comunitario era scomparso l’iatp; ormai assunto come soggetto di rilievo soprattutto nel diritto regionale italiano.

Il 1° comma del nuovo art. 2135 stabilisce: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Paragonato al primo comma della precedente formulazione, il nuovo comma si distingue solo per avere sostituito la parola “animali” a quella usata nel testo originario, e cioè “bestiame”, ma si tratta di modifica di non poco conto, poiché estende, in modo totale, il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore agricolo ad ogni allevatore di animali.

Dunque, la nuova formulazione del 1° comma dell’art. 2135 cod. civ. elimina in radice il problema per quanto riguarda l’agrarietà dell’allevamento di animali diversi dal bestiame, ma la Corte di cassazione potrebbe, sulla base del solo 1° comma, mantenere la sua tradizionale posizione che richiede il legame dell’allevamento con il fondo; alla soluzione di questo problema sembra abbia provveduto il nuovo 2° comma dell’art. 2135 cod. civ.

Il 2° comma della nuova versione dell’art. 2135 cod. civ. utilizza il criterio agrobiologico, propugnato dal prof. Carrozza (6), adoperando la locuzione “cura e sviluppo di un ciclo biologico”; pertanto si ha attività imprenditoriale agricola quando si opera intervenendo nel ciclo biologico di piante ed animali al fine di favorire lo sviluppo di tali esseri (crescita delle piante e degli animali), o/e di stimolare la produzione da parte di essi di certi prodotti (ottenimento di frutta, di latte, ecc.); dunque, il comma chiarisce l’ampiezza delle attività imprenditoriali agricole, completando il primo comma. La norma, per altro, risulta più complessa, essendo integrata da queste precisazioni:

 - che non si richiede che il ciclo biologico si svolga integralmente, bastando “una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale”. Questa soluzione  mira ad eliminare ogni dubbio sull’agrarietà di attività d’allevamento di animali e piante limitata ad un periodo della loro vita, come per l’ingrasso di bovini acquistati dall’imprenditore agricolo quando sono ad un certo livello di sviluppo, o di piante, come quello compiuto dal serricoltore che vende piantine da trapianto;

- anche se si fa riferimento ai beni grazie ai quali si producono piante e animali, il 2° comma afferma che queste attività “utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque” d’ogni tipo, soluzione che corregge l’eccesso di estensione del criterio agrobiologico, essendo sufficiente che gli allevamenti di piante e di animali possano, in astratto, essere svolti su un fondo o in acque di ogni tipo perché l’attività sia agraria (7).

Infine, il 2° comma considera agraria anche l’attività che potrebbe sfruttare le acque dolci, salmastre o salate (8). Questa soluzione comporta che l’attività agricola si estenda ben oltre l’allevamento di animali o piante che si ottengono (o che si potrebbero ottenere) sul terreno, per coprire tutte le ipotesi di allevamento possibile su terra e in acqua, la quale può essere dolce (laghi, fiumi, valli d’acqua dolce), salmastra (valli salmastre) o salata (valli d’acqua salata e lo stesso mare) (9).

Si è, dunque, chiarita la nozione giuridica di imprenditore agricolo, eliminando l’indissolubile collegamento fra prodotti e terra, arrivando alla perdita del carattere territoriale dell’attività agricola.

Il 3° comma dell’art. 2135 cod. civ. si occupa delle attività connesse tipiche che vengono elencate, anche prolissamente, in modo molto diffuso: “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento d’animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero la ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Anche questo comma appare indirizzato all’ampliamento delle attività svolte dall’imprenditore agricolo, spingendosi molto avanti nella strada della multifunzionalità, anche se non si può negare che molte delle attività che elenca avrebbero potuto ben essere considerate comprese già fra quelle di trasformazione e alienazione svolte normalmente dall’imprenditore agricolo secondo la vecchia formula: Rilevante è l’aggiunta della fornitura di beni e di servizi sia nei confronti di privati che della pubblica amministrazione; anche se neppure il richiamo ai servizi può dirsi una novità in senso assoluto, per la preesistenza della legge sull’agriturismo da un lato, della legge n. 97 del 1994 dall’altro, la quale aveva incentivato la “pluriattività” di certe imprese agricole, singole o associate, in particolare con il suo art. 17, per altro applicabile solo alle zone di montagna (10).

In ogni modo, non si può non osservare che la multiattività è stata ora molto ampliata, a conferma di quanto si diceva in precedenza, ammettendo largamente lo svolgimento, da parte dell’imprenditore agricolo, di attività  “non agrarie” senza perdere la qualità “agraria”, al fine di apprestargli nuove opportunità di integrazioni di reddito.

Inoltre, il comma 2° dell’art. 1 del decreto legislativo n. 228, che non fa parte dell’art. 2135 cod. civ., riconosce la qualifica di imprenditori agricoli alle cooperative o loro consorzi “quando utilizzano (…) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”. Pertanto le cooperative, potendo disporre di gran copia di materie prime fornite da molti soci, possono svolgere un’attività agroindustriale mantenendo la qualifica di imprenditori agricoli per quanto riguarda la trasformazione; e metalmeccanica o chimica, per fare solo due esempi, se svolgono attività di fornitura di beni e servizi a soci agricoltori producendo esse stesse i beni distribuiti ai cooperanti; con questa formulazione, tuttavia, si sottrae un certo numero di imprese alle regole commerciali per assoggettarle a quelle agricole anche se svolgono attività che lo stesso nuovo art. 2135 cod. civ. non considera agrarie (11).

Si può completare questo rapido excursus considerando anche la nuova definizione di imprenditore ittico, contenuta nel dlgt n. 226 del 2001. La soluzione adottata trae ispirazione dal diritto comunitario, che ha assimilato ai prodotti agricoli anche “pesci, crostacei e molluschi”, compresi nell’allegato I del trattato Ce (12). Pertanto sia la pesca, che pure è attività estrattiva, che l’acquacoltura, come si è visto prima, appunto per l’influenza del diritto comunitario, si è sempre più avvicinata al settore agrario.

L’imprenditore ittico, definito all’art. 2 del dlgt n. 226 del 2001 dedicato alla “pesca e acquacoltura”, è assimilato all’imprenditore agricolo (“Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo”, recita il 3° comma dell’art. 2 del decreto) e le attività connesse del pescatore sono di una ampiezza addirittura maggiore di quelle corrispondenti dell’imprenditore agricolo, comprendendo turismo, lavorazione, conservazione, commercializzazione e promozione pubblicitaria del pescato .

Infine, l’art. 8 del dlgt n. 227 del 2001, in materia forestale, prevede un ulteriore allargamento del campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore agricolo, parificando a quest’ultimo “le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali”; pertanto anche un contoterzista forestale può essere assoggettato alle regole dettate per l’imprenditore agricolo, attraverso questa equiparazione che, rispetto a quella evidenziata a proposito  dell’art. 2135 cod. civ. (nuova versione) è più netta e decisa, anche se non svolge alcuna attività agraria su un fondo da lui condotto.

Concludendo sul punto, si può notare come la multifinzionalizzazione dell’impresa agricola (e di quella forestale, nonché di quella di pesca), abbiano prodotto un ampliamento rilevante delle attività considerate agrarie e di pesca con la conseguente, significativa, riduzione delle differenze sostanziali fra l’imprenditore agricolo (e della pesca) e l’imprenditore commerciale.

 

3. La progressiva valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Sia la legislazione nazionale che quella comunitaria, in modo differenziato certo, con maggiore slancio quella nazionale, più frenata quella della Ce, si sono orientate da tempo per la valorizzazione dei prodotti agricoli destinati direttamente al consumatore, in particolar modo per quelli trasformati “in azienda agricola”

L’art. 13 del dlgt n. 228 del 2001 è norma programmatica che mira alla valorizzazione dei distretti rurali e agroalimentari, mentre l’art. 4 del dlgt n. 226 si riferisce ai distretti di pesca; inoltre, un capo del decreto n. 228, il IV, è riservato al “rafforzamento della filiera agroalimentare”.

Quanto ai distretti rurali e agroalimentari, la legge mira ad agevolare la formazione o la conservazione di alcune produzioni “di qualità” (per il vero usando il termine in modo generico e atecnico, significando, nella sostanza, “del buon tempo antico”, come risulta dal mancato richiamo ad una definizione di qualità e dalla successiva, immediata, aggiunta del termine “tradizionali”).

Ma già con la legge n. 371 del 1991 si erano individuati i distretti rurali fra i territori “caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”. E’ evidente, anche qui, lo sforzo di “agrarizzare” attività molteplici e di valorizzare tradizioni produttive non necessariamente agricole, ma anche alimentari, per conservare certi valori che possono essere oggetto di apprezzamento turistico e commerciale.

Il comma 2° dell’art. 13 prevede che si definiscano “distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali e tipiche”. Una certa sovrapposizione fra distretti rurali e agroalimentari di qualità sembra emergere, anche se per i secondi si mette in maggiore evidenza la relazione fra materia prima agricola e trasformato industriale.

L’art. 4 del dlgt n. 226 indica le finalità dei distretti di pesca, che sono di tipo produttivistico ambientale, con ogni evidenza anche al fine di favorire la “commerciabilità” di beni e servizi resi da imprenditori ittici nell’ambiente in questione (13).

Gli artt. 13 del dlgt n. 173 del 1998 e  degli artt. 16 e il 17 del dlgt n. 228 mirano al  rafforzamento della filiera produttiva. Non mette conto di descrivere dettagliatamente il contenuto di queste norme; basti dire, ai nostri fini, che anch’esse mirano a trovare forme di incremento del reddito degli agricoltori in relazione alla filiera dei prodotti di cui essi forniscono la materia prima, a convogliare i finanziamenti disponibili anche in direzione della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative agricole, le op e le società di capitali controllate da soci imprenditori agricoli o cooperative agricole o op (14).

L’art. 19 del dlgt n. 228 prevede l’istituzione di una commissione per la sicurezza alimentare avente la finalità di predisporre una relazione con “eventuali proposte operative” in materia di “coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dall’autorità europea per gli alimenti”, non ancora istituita; l’art. 20 allarga il tavolo agroalimentare alla partecipazione di una delegazione nazionale dei consumatori e degli utenti; l’art. 21 stabilisce le regole per l’individuazione e la tutela di territori caratterizzati dalla presenza di produzioni “di particolare qualità e tipicità”, che sono divise in tre gruppi e cioè le zone dei doc, docg, dop, igp e igt, le zone coltivate secondo le norme contenute nella regolamentazione comunitaria sul cd biologico; e le zone a specifico interesse agrituristico.

L’art. 30 del dlgt n. 228 detta regole per l’informatizzazione dei listini delle borse merci (15) ufficializzano l’incarico alle camere di commercio di istituire un sistema idoneo, e di dettare le norme tecniche corrispondenti, per un periodo di prova.

Si aggiunga a queste sintetiche indicazioni la constatazione della grande rilevanza che ha assunto la regolamentazione  in materia di doc, docg e igt [queste menzioni nazionali si possono sommare a quelle comunitarie che sono vqprd (vini di qualità prodotti in regioni determinate), vsqprd (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate), vlqprd (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), vfqprd (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate)], dop, igp, as e prodotti cc.dd. biologici.

Per concludere questa panoramica, si può ricordare che l’art. 8 del dlgt n. 173 del 1998 prende in considerazione i “prodotti tradizionali” non rispondenti a certe norme comunitarie di produzione [ottenuti, cioè, con metodi che presentano problemi ad adattarsi all’haccp (16)], la cui individuazione è fondata sulla identificazione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulti consolidato dal tempo. Lo stesso art. 8 ha previsto la creazione di un comitato che ha il compito di “redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un atlante del patrimonio gastronomico, integrato con riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico”.

Si è stabilito, poi, al comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria) che i prodotti alimentari che richiedono “metodi di lavorazione e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni delle direttive” comunitarie, “non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi dell’articolo 8” del decreto n. 173 del 1998. Tuttavia non costituisce commercializzazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la vendita diretta “al consumatore finale, nell’ambito della provincia della zona tipica di produzione”. (art. 20, commi 7° e 8°).

Si è, dunque, consentito alle aziende agroalimentari italiane di continuare a produrre, conservare e stagionare  secondo la tradizione quei prodotti al fine di permettere loro di conservare le caratteristiche organolettiche delle nostre rarità gastronomiche.

Infine, l’art. 4 del dlgt n. 228 ha, in certo modo, “codificato” le regole relative al diritto dell’imprenditore agricolo di vendere i suoi prodotti, che possono, come si è visto, essere largamente trasformati, al dettaglio in o fuori azienda, essendo sottoposto a un regime che prevede la mera comunicazione al sindaco della decisione di svolgere questa attività.

Non v’è chi non possa vedere in questa serie di norme lo sforzo verso la progressiva piena “mercantilizzazione” del settore agrario, agganciato a quello alimentare, e la tendenza vigorosa, soprattutto nazionale, a realizzare strumenti – altro discorso è sulla loro efficienza, che si collega con le capacità manageriali degli imprenditori agricoli, nella loro grande maggioranza ancora lontani, date anche le dimensioni delle loro aziende, dal poter utilizzare appieno questi strumenti, vista anche la loro per ora molto forte resistenza ad associarsi per far fronte al mercato – miranti a trattenere nell’impresa agricola quanto più valore aggiunto possibile derivante dalla trasformazione e  dalla commercializzazione di prodotti agricoli.

4. QUALI PROSPETTIVE?

L’analisi appena fatta consente di comprendere, nel suo complesso, l’indirizzo del Legislatore delegato del 2001 e la stessa trasformazione dell’art. 2135 cod. civ., che non definisce più, nella sostanza, il mero imprenditore agricolo, ma, piuttosto, un potenziale agroindustriale che parte dalla produzione delle materie prime di base. Certo, la gran parte degli imprenditori agricoli resterà a lungo, ancora, tale da rispondere alla descrizione che ne faceva la vecchia versione dell’art. 2135 cod. civ.; certo è, però, che chi saprà o potrà sfruttare i margini che la legge consente, potrà divenire un trasformatore di una gran quantità di prodotti e un prestatore di servizi senza perdere la qualità di imprenditore agricolo.

L’espansione delle attività “agrarie” realizzata progressivamente può far accostare l’imprenditore agricolo alla “rana di Esopo”, in quanto destinato forse all’esplosione, e l’idea trova qualche conferma nella legge stessa. Infatti, le caratteristiche dello statuto civilistico dell’imprenditore agricolo si rinvenivano in tre elementi essenziali:

1) l’esenzione dagli obblighi di pubblicità (prevista dall’art. 2136 cod. civ.), che però, oggi, è stata quasi completamente erosa. Prima, all’atto dell’istituzione del registro delle imprese presso la camera di commercio (ci si riferisce alla legge n. 580 del 1993, art. 8, comma 5) si è previsto un registro speciale per gli imprenditori agricoli, con funzioni assai modeste (di tipo anagrafico e di pubblicità notizia, oltre a quelle eventualmente richieste da leggi speciali), poi, con il dlgt n. 228 si è stabilito che l’iscrizione delle imprese agricole a questo registro abbia “l’efficacia di cui all’art. 2193 del codice civile”, apparentemente innovando rispetto alla legge del 1993 ora citata. E’ stato sinteticamente detto che “si ha così una efficacia positiva della registrazione, consistente nell’opponibilità a chiunque dei fatti registrati, che si presumono conosciuti dai terzi con presunzione iuris et de iure, e una efficacia negativa in base alla quale si ha una presunzione, questa volta solo iuris tantum, dell’ignoranza da parte dei terzi dei fatti non registrati” (17). In sostanza, cioè, si è notevolmente mutato il tradizionale regime di pubblicità dell’imprenditore agricolo, avvicinandolo sensibilmente a quello applicabile all’imprenditore commerciale;

2) la esenzione dalla tenuta dei libri contabili, obbligo invece previsto dall’art. 2214 cod. civ. per l’imprenditore commerciale, oggi per molti versi, anche se non abrogata, è superata dalla realtà economica e, in certa misura, resa difficile, anche se lecita, dal diritto comunitario, con la previsione contenuta, quanto al secondo, all’art. 5 del Reg. n.1257/1999 (condizione per essere ammessi ai finanziamenti è la dimostrazione di redditività che va dimostrata con la contabilità della stessa) e da quello interno, con una serie di disposizioni fiscali che prevedono la conservazione di documenti a fini tributari e previdenziali; 

3) l’esenzione dalle procedure concorsuali, che ancora non ha subito modificazioni. Ma, a fronte del grande ampliamento delle attività dell’imprenditore agricolo e del suo “immergersi” nel mercato, con un moltiplicarsi di clienti e di fornitori, per quanto tempo la specialità di questo regime resisterà, mancando, oramai, la ratio che l’ha a suo tempo giustificata? Basti pensare alla giurisprudenza spesso incerta in materia di procedure concorsuali a carico di serricoltori, appunto collocati in un mercato ove fornitori e clienti sono molteplici, per comprendere il senso di quanto si dice.

Pertanto, l’ampliamento delle attività dell’imprenditore agricolo ha già provocato una progressiva perdita della specificità del suo statuto, al punto che ci si può chiedere se quanto prima non si avrà una sostanziale eliminazione totale delle eccezioni sopra descritte, rendendo, sotto questo profilo, inutile la stessa definizione e certificando, così, l’avvenuta “esplosione” della “rana”, gonfiatasi troppo.

Vedendo la cosa sotto un diverso profilo si può considerare che:

- l’attività agraria in senso stretto continua ad essere – in quanto fondata sulla capacità di esseri viventi del mondo vegetale ed animale di crescere e moltiplicarsi, oltre che di produrre altre utilità - non confondibile con le attività secondarie e terziarie; come detto ormai tante volte i ritmi biologici, anche se “forzati” (e non sempre senza conseguenza sgradevoli), restano del tutto diversi da quelli dell’industria e da quelli caratterizzanti il terziario. Regole specifiche per l’agricoltura devono essere mantenute, ed esse non possono che essere applicabili ai soggetti che seguono i ritmi suddetti, e non ad altri;

- non si può più negare che l’attività agraria è parte integrante del più grande settore dedito alla produzione di alimenti destinati all’uomo e agli animali. La progressiva affermazione del diritto comunitario, l’assimilazione del settore peschereccio e dell’acquacoltura, a quello agrario, la necessità di consentire al settore primario di svilupparsi, al di là dell’ottenimento di alcuni alimenti da consumare tal quali, oltre la mera produzione di materie prime, al fine di consentirgli di integrarsi almeno in parte in una filiera talvolta assai articolata, inducono a considerare l’opportunità di constatare che il diritto agrario è da qualificarsi, oramai - in un suo aspetto specifico collegato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrari - anche diritto alimentare, come il Legislatore nazionale sembra avere riconosciuto negli ultimissimi anni. Se si accede a questa conclusione, che appare inevitabile, l’accostamento alla “rana di Esopo” può essere accantonata, ma occorrerà accogliere quanto molta dottrina sostiene da tempo (18),  cioè che bisogna che il Legislatore sappia distinguere fra qualificazione dell’attività agricola e individuazione dei soggetti meritevoli di accedere a regimi di sostegno particolari. Se questo fosse un cammino percorribile, poco importerebbe, nella sostanza, una distinzione fra imprenditore agricolo votato a svolgere le più disparate attività e imprenditore commerciale, ai fini dell’applicazione delle norme civilistiche, mentre resterebbe di grande rilievo, nei limiti che gli accordi scaturenti dal Millennium Round lo consentiranno, la possibilità di erogare sostegni ai soggetti che svolgono la vera attività primaria.

Quali siano le conclusioni, fra le due proposte, che si vogliano accettare, è opportuno  che si abbia ben presente che, come si sono progressivamente viste ridurre le peculiarità dello statuto civilistico dell’imprenditore agricolo, dovranno tendenzialmente scomparire anche certi regimi esentativi, in vista della maggiore presenza dell’imprenditore agricolo sul mercato dei prodotti alimentari: l’haccp andrà applicato anche agli agricoltori, che dovranno assicurare, quando sarà introdotto il sistema obbligatorio, la tracciabilità dei loro prodotti, si dovrà tenere una verificabile documentazione sui prodotti utilizzati nella coltivazione, con registri di carico e scarico, ecc.; insomma, si dovrà operare per assicurare al consumatore quell’igiene e salubrità dei prodotti che giustamente si pretende dal settore secondario, una volta che del settore stesso si entri a far parte.

Non per questo il diritto agrario perderà la sua peculiarità; anzi, esso si completerà per la sua parte volta al mercato senza che questa scelta metta in sordina il fatto che esso regola la produzione di beni – quasi tutti a destinazione alimentare – che fondano la loro specificità, del tutto incomprimibile, nell’esser parte della flora e della fauna.

Attenzione, però! Il Legislatore delegato ha descritto allevatori che possono essere, sostanzialmente, dei grandi operatori che di agricolo ben poco hanno! E similmente si è comportato nel descrivere le attività connesse a quelle essenziali del pescatore, in particolare alla lett. c) dell’art. 2 del dlgt n. 226!

 

 

NOTE

(1) Non si può, qui, elencare la messe di opere che l’A. ha dedicato alla sua causa; basti ricordare l’ultimo suo volume Lezioni sul diritto dell’impresa agricola e dell’ambiente, Napoli, 1999.

(2) Sull’arg. v., di recente, F. Gencarelli (con la collaborazione di A. Bandini), La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria, Padova, 2000, 2. 

(3) Come ha evidenziato G. Sgarbanti, Le fonti del diritto agrario, I, Le fonti costituzionali e comunitarie, Padova, 1989; questa posizione è stata ripetutamente, ma isolatamente, criticata da R. Alessi, da ultimo in Il diritto privato dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, Tomo II, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Vol. XXVI, Torino, 2000, 1003.

(4) Per un sintetico sguardo d’assieme a tale regolamento mi permetto di rinviare a L. Costato, Corso di diritto agrario, 2001,  263. 

(5) Sulla quale v. L. Paoloni, L’impresa agrituristica (Normativa comunitaria, nazionale, regionale), Napoli, 1989, ove anche bibliografia.

(6) La formulazione più recente del criterio si trova in A. Carrozza, Lezioni di diritto agrario, I, Elementi di teoria generale, Milano, 1988.

(7) Si accoglie, così, una precisazione del criterio biologico a proposito della quale mi permetto di rinviare a L. Costato, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, II edizione, Padova, 1997, 3.

(8) L’agrarizzazione dell’acquacoltura era avvenuta con la legge n. 102 del 1992, a proposito della quale mi permetto di rinviare a L. Costato, voce Piscicoltura, in Digesto, IV, sez. civ., aggiornamento 2000, p. 622, ove notavo che mancava il riferimento alle acque marine, suggerendo una interpretazione estensiva della norma. Un aggiornamento della legge, con l’art. 9 della  legge 27 marzo 2001, n. 122, ha previsto l’aggiunta, all’art. 2, comma 2, della legge n. 102 del 1992 delle parole “e marine”. Ma si v. anche l’art. 2, comma 4, del dlgt n. 226 del 2001, che sembra voler mantenere in vigore la legge n. 102 del 1992, malgrado la formulazione del nuovo art. 2135 cod. civ.

(9) Si evita, in questa sede, ogni critica alla formulazione del comma, anche se non sempre il testo è soddisfacente, come accade proprio in relazione all’argomento appena affrontato, ove al posto della locuzione “possono utilizzare” sarebbe stato meglio utilizzare la frase “potrebbero vantaggiosamente utilizzare”, che con maggiore chiarezza mostrerebbe la mera eventualità dell’uso di certi beni strumentali alla produzione, e nel contempo la necessità che essi debbano comunque essere utilizzabili, almeno in astratto, per ottenere le merci “agrarie”. Sull’art. 1 del dlgt n. 228 si veda E. Casadei, Commento agli artt. 1 e 2 del dlgt. n.  228 del 2001, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 723; mi permetto anche di rinviare al mio commento allegato al Corso di diritto agrario,cit. (appendice).

(10) Sull’arg. V. L. Russo, Commento all’art. 17, in La nuova legge per le zone montane (commentario alla legge 31 gennaio 1994, n°. 97), Milano, 1995, 133.

(11) Non è questa la sede per osservare che l’enorme apertura alla fornitura di servizi minaccia di apportare al sistema agrario novità di insospettate dimensioni: infatti si è stabilito che le “attrezzature o risorse” normalmente impiegate in azienda possano essere utilizzate anche per prestare servizi all’esterno. A ben vedere, come ho già osservato altrove, la normalità dell’uso non significa prevalenza, anche perché nell’art. 2135 cod. civ. (nuova versione) si è più volte utilizzato il  criterio della prevalenza e si deve dedurre che, se lo si fosse voluto adoperare anche in questo caso, lo si sarebbe fatto con espressione apposita; quindi le attrezzature normalmente utilizzate nell’azienda sono quelle che servono alla stessa, anche se non in misura prevalente, il che è come dire che un macchinario adoperato normalmente per seminare il cereale di un fondo di modeste dimensioni può essere adoperato anche per seminare cereali coltivati da altri. Pertanto si consente all’imprenditore agricolo di svolgere attività presso terzi (il cd contoterzismo) senza perdere la qualifica, anche se l’attività esterna all’azienda condotta è maggiore di quella svolta nell’azienda agricola stessa; ma anche al contoterzista  che conduca un piccolo fondo di divenire imprenditore agricolo e di restarlo anche svolgendo la sua attività presso terzi purché adoperi il suo macchinario, anche e normalmente – cioè non eccezionalmente – per la conduzione del suo fondo.

(12) Sull’arg. v. M. Girolami, Commento all’art.2 del dlgt n. 226 del 2001, e S. Bolognini, Commento all’art.3 del dlgt. n. 226 del 2001, in Le nuove leggi civili commentate, cit., rispettivamente a 677 e a 688.

(13) Ovviamente queste norme propongono delle problematiche di rapporti fra competenza statale e regionale, che qui non si affrontano.

(14) V. Borghi, Commento all’art.16 e all’art.17, in I tre “decreti orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, cit., 835.

(15) A proposito del quale v., per un primo commento, Mazza, Commento all’art. 30, in I tre “decreti orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo, cit. 868.

(16) Sull’arg. v. A. Scipioni – D. Andreazza, Il sistema haccp, Hoepli, Milano, 1997.

(17) Così E. Casadei, Commento agli artt. 1 e 2 del dlgt  n. 228 del 2001, loc. cit., 740.

(18) Si ricorda qui il totale accordo sul punto dei membri della commissione Borroni, nominata, essendo ministro il prof. De Casto, e composta da Francesco Adornato, dell’univ. di Macerata, Ferdinando Albisinni dell’univ. della Tuscia, Ettore Casadei dell’univ.di Bologna, Luigi Costato dell’univ. di Ferrara, Alberto Germanò dell’univ. La Sapienza di Roma, Carlo Alberto Graziani dell’univ. di Macerata e Antonio Jannarelli dell’univ. di Bari.