DAL NUMERO 2/99
PROPRIETA’-IMPRESA

Contratti Agrari

VERSO UNA POLITICA LEGISLATIVA DI RIASSETTO DELLE STRUTTURE

AGRARIE E FONDIARIE

Alfio Grasso

 

SOMMARIO: l. Introduzione 2. I1 "programma di ricomposizione fondiaria" previsto dalla legge sull'imprenditoria giovanile in agricoltura e dalle "nuove proposte di riforma dei contratti agrari". 3 .(Segue) L'affitto di fondi rustici a scopo di riorganizzazione-ristrutturazione agraria. 4. La riproposizione, con le “nuove proposte di riforma dei contratti agrari", di "piani di riordino fondiario", secondo la legge sulla bonifica integrale, redatti entro il 31 dicembre del quinto anno precedente l’approvazione della legge (e con immissione in possesso dei soggetti in­teressati nei terreni riordinati). 5. Verso un orientamento politico proteso alla conservazione dell'integrità aziendale, mediante un'attribution preferentielle dei fondi rustici. 6. Gli artt. 4 e 5 (legge per le zone montane) sulla tutela dell'integrità aziendale e la propo­sta della loro estensione a tutto il territorio nazionale. 7. Conclusioni.

 

l. INTRODUZIONE

Il comma 3 dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), a nostro vedere costituisce una anticipazione parziale di quanto il Legislatore ha proposto con l'art. 6 delle "nuove proposte di riforma dei contratti agrari" (1), ancora non esitate dal parlamento nazionale.

Com'è noto, nel quadro del nuovo assetto istituzionale e sulla base dei principi dei criteri direttivi fissati negli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le "nuove proposte" anzidette contengono alcuni articoli coi quali la cassa per la formazione della proprietà contadina, dovrebbe essere trasformata in "agenzia nazionale per il riordino fondiario" (2), alla quale affidare anche compiti di ricomposizione fondiaria. Ma, è pure noto, che le "nuove proposte" de quibus, nonostante esitate favorevolmente dalla commissione parlamentare agricoltura, ancora non sono uscite dal limbo. Sulle "nuove proposte", infatti, non sono mancate posizioni contrastanti che non sono state superate.

Così, il Legislatore, orientato ad un esame binario sia della legge sull'imprenditoria giovanile che della legge di riforma dei contratti agrari, ha pensato, giustamente, di scindere la discussione tra le due proposte e, seppure con qualche ritardo, ha approvato quella sulla imprenditoria giovanile, lasciando nelle secche parlamentari l'altra. Traiamo da ciò argomento per ritenere che sta qui la ratio dell'essere, stato estrapolato uno dei commi, precisamente il 6 (3), dell’art. 6 delle “nuove proposte” per inserirlo tra le "norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura" e per le finalità da questa perseguite.

La disposizione di cui ci occupiamo (art. 4, comma 3, legge n. 441) che, prevede che la cassa per la formazione della proprietà contadina, tra l’altro, "può realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento (Cee) n. 2079/1992 a favore di giovani agricoltori ecc". Non diversamente argomenta il comma 6 dell'art. 6 delle dette "nuove proposte di riforma"; per esso, infatti, l'agenzia nazionale per il riordino fondiario, "può realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la loro cessione ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento (Cee) n. 2079/1992 in favore dei soggetti di cui al comma 4".

 

2. IL “PROGRAMMA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA” PREVISTO DALLA LEGGE SULL’IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E DALLE “NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI”.

La norma della quale ci occupiamo (e le altre delle quali si dirà), contenute nelle “nuove proposte di riforma” si pongono il problema dell’adeguamento strutturale delle aziende agricole al fine di renderle di dimensioni ottimali ed essere competitive sul mercato, mediante una politica di ricomposizione sia fondiaria che agraria. E, all’uopo, il Legislatore assegna alla cassa per la formazione della proprietà contadina - e, de lege ferenda all’azienda nazionale per il riordino fondiario (4) – compiti protesi anche a “realizzare programmi di ricomposizione fondiaria”, o meglio di “ingrossamento” dell’azienda agraria, sottodimensionata, stipulando all’uopo anche convenzioni con le regioni (5).

Un primo interrogativo che ci si pone riguarda il "programma" che la cassa intende realizzare. Non pare che esso possa essere assimilato al "piano di riordinamento" fondiario, concepito come rimedio alla dispersione e alla polverizzazione della proprietà rurale, di cui alle norme sulla bonifica integrale (rd 13 febbraio 1933, n. 215) e alle norme codicistiche sul riordinamento della proprietà rurale (art 846/856). L'intervento di ricomposizione, qui, non è approntato per assolvere l'interesse al miglioramento dell'utilizzazione del bene, ovvero per la realizzazione delle condizioni di utilizzazione migliore del bene (6) appartenente allo stesso titolare. Il programma, anche se definito di "ricomposizione fondiaria", va inquadrato sotto ottiche diverse che rispondano a finalità legislativamente mirate. Prima di definire il "programma" anzidetto, riteniamo necessaria qualche notazione sulla legge per la promozione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, dalla quale è stata espunta la locuzione "programma di ricomposizione fondiaria" (7). Va notato che la legge de qua è orientata, in generale, a favorire l'insediamento di giovani agricoltori, imprenditori agricoli a titolo principale, che subentrano al titolare dell'azienda agricola, nella proprietà, nell'affitto o in un altro diritto reale, nell'ambito di un processo di ricambio generazionale, basato sulla forza attrattiva (8) della politica di prepensionamento degli imprenditori agricoli a titolo principale. La cassa, infatti, per i compiti ad essa assegnati, partecipa al programma di prepensionamento di cui al regolamento (Cee) n. 2079/1992, favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli (9), ovvero le richieste di giovani che subentrano nella conduzione dell'azienda del familiare aderente al regime medesimo (art. 4, comma 5).

Ora, puntare sul prepensionamento degli imprenditori agricoli, sia per il primo insediamento di giovani agricoltori che per l'ampliamento di aziende già esistenti ci sembra soluzione inadeguata e scarsamente allettante. Basterebbe, per rendersene conto, tenere presenti gli insuccessi che la normativa comunitaria - dalla direttiva n. 72/160/Cee (art. 5) al regolamento (Cee) n. 1096/1988 (artt. 4 e 5) - ha registrato, tanto che la stessa Comunità, in precedenza, aveva rilevato che la politica di prepensionamento degli imprenditori agricoli "ha avuto un impatto estremamente limitato" (10). Non solo, ma lo stesso regolamento (Cee) n. 2079/1992 non pare abbia inspirato maggiore fiducia, essendo il regime dì prepensionamento, ancora una volta, legato alla (facoltativa) rinuncia della coltivazione del terreno da parte di chi, sul terreno, ha un potere di disposizione. In tal modo sembra meno probabile che possa adottarsi un "programma di ricomposizione fondiaria" che fissi obiettivi praticabili, non potendosi disporre di terreni che in concreto possano essere utilizzati a tale scopo, dipendendo ciò, si ripete, dalla manifestazione di volontà di quanti dispongano del bene-terra. Va rilevato, tra l'altro, che il regolamento (Cee) n. 2079/1992 che, in generale, detta misure strutturali facoltative sul prepensionamento, con riguardo alla "ricomposizione fondiaria" e alla “permuta", non obbliga, ma solo consente che gli Stati membri possano utilizzare a tali fini i terreni che si rendessero disponibili, sempreché ciò soddisfi le condizioni dell'efficienza economica, considerando la destinazione di terreni, a "ricomposizione fondiaria" una delle strade possibili e che "non è comunque obbligatoria" (11).

Va detto che la politica agricola comunitaria, sin dall'anno 1984, è andata assumendo un orientamento più caratterizzato a comprimere le produzioni eccedentarie, la cui conseguenza disastrosa è stata la crescita smisurata delle spese di gestione (12), trascurando di considerare, nella giusta misura, quel processo di ristrutturazione complessiva di cui ha bisogno il sistema impresa dei Paesi dell'Unione europea, tra l'altro, tanto auspicata dalla Commissione della Cee, sin dalla conferenza di Stresa (13). Va detto che il complesso di misure, predisposto dall'Unione europea, a cui si richiama la legge. n. 441, è volto a razionalizzare il sistema produttivo agrario, "rinunciando al potenziamento dimensionale delle aziende e mirando, invece, al rafforzamento delle strutture esistenti [...], anche migliorando le condizioni di vita degli agricoltori, come risulta non solo dalle finalità dell'azione a favore degli investimenti ma anche dai regimi dei servizi di sostituzione [...] e dei servizi di assistenza delle aziende agricole, oltre che dagli aiuti per l'avviamento di associazioni di agricoltori" (14).

Il "programma di ricomposizione fondiaria", cui accenna l' art. 4, comma 3, legge 15 dicembre 1998, n. 441, si porrebbe in un'ottica diversa rispetto alla normativa comunitaria. Ciò non sarebbe un fatto negativo, appunto perchè, tra l'altro, la normativa comunitaria (regolamento n. 2079/1992) istituisce un regime di aiuti - compresi quelli destinati alla ricomposizione fondiaria al quale gli Stati membri possano (non debbano) aderire, lasciandoli autonomi. Per cui il "programma" godrebbe di uno spazio proprio che lo vincola alla normativa nazionale vigente. Di conseguenza, il "programma" per essere considerato tale necessita di ben altri apporti giuridici (costituzione del consorzio a scopo di ricomposizione fondiaria, piano di riordinamento rurale, riattribuzione a ciascun proprietario di lotti equivalenti a quelli posseduti in precedenza, trasferimento coattivo di beni, ecc.), non essendo sufficiente l’enunciazione di un istituto giuridico, seppure contenuta nel contesto di una disposizione di legge.

Il "programma di ricomposizione fondiaria", nel caso in esame, non può, poi, essere confuso con gli interventi di primo insediamento su aziende agricole che, cedute (comunque) da prepensionati a giovani agricoltori, non abbisognano di ampliamenti nella loro base superficiaria, trattandosi di mera sostituzione del titolare, anche se il trasferimento della situazione giuridica venga realizzato a mezzo dell'intervento della cassa per la formazione della proprietà contadina.

Così, come previsto dalla legge 15 dicembre 1998, n.441 (e come proposto dall’emanada riforma dei contratti agrari), il programma lascia perplessi a definirlo tale, avendo esso più le caratteristiche di un intervento finanziario all'uopo predisposto dall'ente non tanto per assolvere alle incombenze di ricomposizione fondiaria, quale rimedio alla polverizzazione e alla dispersione della proprietà rurale, quanto ai compiti istituzionali propri dell'ente che sono quelli (originari) di acquisto e vendita e di ampliamento o meglio di "arrotondamento" (15) di aziende già esistenti. In tal guisa la cassa è spettatrice passiva, in attesa che si verifichi la cessione dei terreni da parte del titolare del diritto, ossia dal prepensionato, per essere messi a disposizione di essa ed essere ceduti a "rilevatari agricoli" che subentrano al cedente come capo azienda o ad imprenditori agricoli che intendano “arrotondare”, accorpando altra terra a quella di cui dispone l'azienda agricola già esistente, al fine di renderla idonea "dal punto di vista dell'efficienza economica" (16).

Se alla locuzione "ricomposizione fondiaria" - e ciò limitatamente alle operazioni di ampliamento o di "arrotondamento" - vuol darsi un inquadramento qualificatorio, essa va ricompresa fra le operazioni di ricomposizione fondiaria spontanea. La finalità che la cassa faticosamente può auspicarsi si esaurisce, infatti, nel favorire un accorpamento solo occasionale, dipendendo ciò dal prepensionando-cedente, appunto perché essa si realizza in assenza di procedimento ablatorio e nel pieno rispetto dell'autonomia privata negoziale. In quest'ottica, la ricomposizione fondiaria, spontanea, si affianca a quelle operazioni di accorpamento derivanti dalle operazioni di prelazione agraria del coltivatore diretto confinante (17).

 

3. (SEGUE) L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI A SCOPO DI RIORGANIZZAZIONE-RISTRUTTURAZIONE AGRARIA.

Dato per certo che si tratti di ricomposizione - spontanea non programmata nei termini codicistici, è da notare che la legge n. 441, la quale sul punto espressamente rinvia alla normativa comunitaria (artt. 6 e 7, regolamento n. 2079/1992), stabilisce che la cassa, sia per l'insediamento di giovani agricoltori che per l'ampliamento di aziende già esistenti, può realizzare programmi di ricomposizione fondiaria "organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole" (18). La terminologia adoperata si presta a qualche necessaria precisazione ed è suscettiva di ulteriore definizione del termine ricomposizione.

Organizzare la "cessione" o "l'ampliamento" non significa organizzare, da parte della cassa, solo la vendita dei terreni resisi disponibili: il termine, infatti, assume più di un significato, ora quello di concessione in enfiteusi (od altro diritto reale), ora quello di concessione in affitto. Ed in tal senso ci soccorre l’artt. 7 paragrafo 1, regolamento 2079/1992, secondo il quale gli Stati membri devono “facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fondiario” e di “permettere di includere nei contratti di acquisto o di affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l’osservanza delle condizioni per l’utilizzo dei terreni, specificate nell’art. 6”.

Quanto ora accennato non solo chiarisce il significato da attribuire al vocabolo “cessione”, ma scolora ancora di più la locuzione “ricomposizione fondiaria”, che compare, pure, nel regolamento comunitario appena citato. Se la disposizione nazionale deve essere letta nell’ottica della normativa comunitaria la cassa, avuta la disponibilità dei terreni (19), deve muoversi nel senso di vendere o di concedere in enfiteusi (od altro diritto reale), effettuando i relativi trasferimenti secondo la vigente legislazione nazionale, oppure di cedere in locazione (o in affitto) ai rilevatari agricoli richiedenti. Questa duplicità di prospettiva induce a una riflessione che porta, in qualche modo, a non guardare di buon occhio la politica di ricomposizione fondiaria; infatti, se la politica di ricomposizone è vista come soluzione fondiaria non ci sembra una prospettiva di grande respiro (20), conducendo essa ad un immobilizzo di risorse finanziarie, anche se temporalmente approntate dalla cassa, la cui opportunità, sia sotto il profilo politico che sotto quello economico-finanziario aziendale, sembra molto dubbia, contrapponendosi, tra l’altro, agli indirizzi di politica agraria comunitaria.

La problematica che riguarda nel complesso l’efficienza economica dell’azienda deve essere vista nel quadro di una politica di riorganizzazione-ristrutturazione agraria, prima ancora che fondiaria. Il ricorso all’affitto (21) è la soluzione migliore ed è da incoraggiare perché è la conseguenza di una visione moderna dello sviluppo dell’agricoltura basato sulla incommerciabilità dei beni, ma sulla dinamica destinazione degli stessi, di cui la cessione in affitto, da parte dei proprietari dei terreni ne rappresenta l’aspetto più importante e porta a superare ostacoli comprensibili di ordine psicologico ed economico-patrimoniali propri di quanti sono attaccati morbosamente al diritto di proprietà. E’ stata questa, del resto, la linea politica perseguita con la legge 9 maggio 1975, n. 153, applicativa delle direttive comunitarie socio-strutturali, con le quali si abilitarono gli organismi fondiari (art. 40) affinché la terra comunque acquisita fosse destinata all’ingrandimento della base fisica dell’azienda agraria, mediante affitto quindicennale, se la terra fosse pervenuta da soggetti che dichiaravano di cessare l’attività agricola, oppure mediante la vendita (22) o la concessione in enfiteusi, se la terra fosse pervenuta da soggetti che dichiaravano di volersene disfare, vendendo, perché avevano deciso di cessare l’attività agricola.

Quel che si vuole sottolineare è che con la legge n. 441, il Legislatore nazionale, sul punto, torna sui suoi passi, restando legato a concetti ideologizzanti (23), che fanno perno ancora sulla proprietà contadina (certamente, anche essa garantita dalla Costituzione), che devono ritenersi, ormai, largamente superati. La locuzione “ricomposizione fondiaria”, inserita nel corpo della legge, da questa angolazione ci sembra assumere questo significato. Tuttavia, essa, per quanto esposto non può essere qualificata tale, mancandone, tra l’altro, i pressuposti teorici e giuridici; ad essa meglio si attaglia il termine “ricomposizione aziendale”, non solo perché più rispondente ai criteri di politica agricola comunitaria, basata sul ricambio generazionale attraverso la cessione dei terreni, ma soprattutto perché, ugualmente, mediante l’affitto, più aziende, di dimensioni insufficienti, possano essere concentrate in una sola azienda di dimensioni efficienti prescindendo dalla titolarità della proprietà, sull’esempio delle esperienze francesi e tedesche, in materia di ricomposizione aziendale per mezzo dell’affitto (24).

 

4. LA RIPROPOSIZIONE, CON LE “NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA DEI CONTRATTI AGRARI”, DI “PIANI DI RIORDINO FONDIARIO”, SECONDO LA LEGGE SULLA BONIFICA INTEGRALE, REDATTI ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO PRECEDENTE L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE (E CON IMMISSIONE IN POSSESSO DEI SOGGETTI INTERESSATI NEI TERRENI RIORDINATI).

Reminiscenze sullo stato delle strutture agricole, polverizzate e frammentate, tornano spesso nella mente del Legislatore, pur nella consapevolezza dei copiosi fallimenti collezionati al riguardo (25). Con l’articolo 7 delle “proposte di riforma dei contratti agrari”, sopra ricordate, il Legislatore si propone di dar mano all’attuazione di piani di riordino fondiario di cui al capo IV del rd 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, mediante un procedimento autoritativo, sicuramente per niente incidente nella realtà.

Stante alla lettura del citato art. 7, si presume che nei comprensori di bonifica e nelle zone di valorizzazione esistono piani di sistemazione fondiaria tecnicamente elaborati con un iter procedimentale amministrativo concluso, dei quali, però, non si conosce l'arcana ragione del perché non siano stati approvati dalle autorità competenti se, com'è stato scritto nelle proposte, i piani di riordino fondiario, a decorrere "dal ventesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge [...], si intendono approvati a tutti gli effetti". Ma l'arcana ragione si fa ancora più impenetrabile quando lo stesso articolo, continuando, aggiunge "con particolare riguardo a quelli previsti dal citato decreto, purché redatti entro il 31 dicembre 1987, e siano stati già attuati dagli enti concessionari con l’immissione nel possesso dei soggetti interessati"(26).

Com'è noto le “proposte di riforma dei contratti agrari” non sono state ancora approvate. E siccome situazioni di riordino fondiario, avviate e non definite sicuramente esistono, il Legislatore ha cercato di porre rimedio con la legge 17 maggio 1999, n. 144 pensando di istituire (art. 25) un fondo per lo sviluppo in agricoltura, mediante il quale "promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale, la ricomposizione fondiaria (sottolineatura nostra), il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni. In questo quadro e "allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con rd 13 febbraio 1933, n. 215", sono state apportate alcune modifiche e riproposte con qualche variante quelle disposizioni in materia di riordino fondiario, contenute nelle tante citate “proposte di riforma dei contratti agrari”. Così, (comma 4), "tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con rd 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Detti piani riguardano sia le "zone nelle quali sia presente un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie", allo scopo di "dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondente ai fini di bonifica", sia le "zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie", sempreché ciò "sia indispensabile ai fini di bonifica, in guisa di formare, con la riunione di vari appezzamenti le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore" (artt. 22 e 34, rd 13 febbraio 1933, n. 215). II rinvio al capo IV della legge sulla bonifica integrale è il segno evidente di una miopia politica che consente ancora di adagiare l'azione pubblica e privata, per finalizzarla agli scopi di bonifica e ad un limitato miglioramento del suolo, dimenticando che la patologia della polverizzazione e della frammentazione della proprietà fondiaria, può essere affrontata con una strumentazione di più elevata incisività, capace di porre in rilievo la valorizzazione delle strutture produttive. Certo, non siamo a negare i vantaggi della bonifica, ma non si possono coattivamente imporre i piani di riordino fondiario, riunendo più appezzamenti di terreni per farne delle unità fondiarie ed essere oggetto di diritto di godimento in forma "statica", dimenticando di considerare il bene-terra, bene da utilizzare come strumento di produzione, base territoriale di attività da svolgere in modo economico (27).

Va detto che la politica di riorganizzazione-ristrutturazione della azienda agraria, che il complesso delle proposte di riforma dei contratti agrari prospetta, resta avvinghiata nell'ambito del riordino fondiario vecchia maniera, purtroppo questo è quello che emerge dall'emananda disposizione, che affonda le sue radici nella discutibile vigente legislazione (sempre richiamata), la quale affronta il fenomeno dell'eccessivo frazionamento dell'impresa agraria, come problema esclusivamente della proprietà fondiaria (28), anzi come mezzo che assicura anzitutto una utilizzazione effettiva del bene giuridico (29), sacrificando persino i diritti dell'impresa (30). Sono queste, in buona sostanza, le cause principali delle difficoltà di adattare il criterio della ricomposizione aziendale all'evolversi del sistema economico sociale dell'agricoltura e della globalizzazione del mercato. Il richiamo ai piani di riordino fondiario di cui alla legislazione sulla bonifica del ‘33 ha questo connotato negativo, appunto perché espressione funzionale dell'interesse proprietario.

 

VERSO UN’ORIENTAMENTO POLITICO PROTESO ALLA CONSERVAZIONE DELL’INTEGRITA’ AZIENDALE, MEDIANTE un’attribution préférentielle DEI FONDI RUSTICI.

Seppure nell'ambito delle considerazioni svolte, va dato rilievo anche a quell'orientamento di politica legislativa che non trascura l'opportunità-necessità della conservazione dell'integrità (fisica) dell'azienda agricola. E' un orientamento risalente nel tempo (31), settoriale, insoddisfacente, che tuttavia, si è andato lentamente consolidando con altre recenti iniziative legislative. Ci riferiamo, soprattutto, a quella tendenza protesa ad unificare, in capo al coltivatore diretto (che ora si vuole estendere anche all'imprenditore agricolo a titolo principale), sia la proprietà che l'impresa agricola, a mezzo della prelazione agraria, nell'intento lodevole di conservare e valorizzare l'aspetto dinamico dell'impresa medesima. Vanno in questa direzione tanto la legge sulle zone montane (artt. 4 e 5) quanto la legge sull'imprenditoria giovanile in agricoltura, art. 4, comma 1, lett. c), nonchè le ricordate "proposte di riforma dei contratti agrari" (art. 8) e lo "schema di disegno di legge di orientamento agricolo" (artt. 10-12), di recente coniatura (32). Punto di riferimento primario in ciò è l'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, al quale le disposizioni sopra richiamate sono collegate o che, comunque, ne fanno espresso rinvio.

L'art. 49 si pone il problema di tutelare l'integrità aziendale, comunque costituita, da due angoli di visuale: a) intervenendo di fronte all'insufficiente disposto “dell’art. 720 cod. civ. che consente, nei casi di successione mortis causa, ove non si "recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia", la divisione (in natura) dei beni, anche in conseguenza del fatto di non essere stata definita la minima unità colturale (art. 846 cod. civ.) (33); b) intervenendo nella successione del rapporto agrario per morte del concedente (o per morte del concessionario, semprechè fra i coeredi di quest'ultimo vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola, quale coltivatore diretto od imprenditore agricolo a titolo principale). S'è, così, intrapreso il cammino verso l'attribution préférentiellè, conosciuta dal diritto agrario francese (34), il cui obiettivo è la conservazione, nell'interesse dell'economia, dell’integrità aziendale, preferendo nella conduzione l'erede o gli eredi che esercitano l'attività agricola. Così, anche il Legislatore italiano, sebbene con ritardo, è andato ponendosi il problema di salvaguardare l'integrità dell'azienda agricola, che faticosamente ha cercato di consolidare (35), in uno alla tutela dell'erede o degli eredi, conduttori o coltivatori diretti. Dunque, gli eredi - non i partecipi all'impresa familiare (36), che al momento dell’apertura della successione ereditaria, risultino avere esercitato sui fondi oggetto di successione attività agricola, in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, hanno diritto a continuare, con contratto agrario, per la durata di 15 anni, nella conduzione degli appezzamenti di terreno appartenenti ad altri eredi esclusi o non coltivatori. Va rilevato che con l'art. 49, il Legislatore non ha inteso incidere sui diritti successori degli eredi, che restano tali, né sulla divisione in quote dei terreni costitutive della azienda agricola, che può essere chiesta in qualsiasi momento (art. 713 cod. civ.); Egli interviene solo sul godimento dei beni, ancora in comunione, appartenenti, per quote ideali, agli eredi esclusi, non agricoltori, al fine di evitare che il fondo, base dell'azienda, possa essere frazionato e ciò nell'intento di mantenerlo integro e funzionale alla azienda agricola. La ratio legis sta proprio nell'impedire che l'erede o gli eredi che hanno esercitato, nell'ambito della famiglia, attività agricola sui fondi caduti in successione mortis causa, si vedano sottratti detti fondi (o parte di essi) sui quali hanno prestato attività, in qualità di imprenditori agricoli a titolo principale o di coltivatori diretti.

Qualche problema, per difetto di coordinamento, si pone tra l'art. 49, comma 1, in esame e l'art. 230-bis cod. civ. (37). Peraltro, questione largamente dibattuta in dottrina, che lascia ancora spazio a diversa valutazione di risultato. L'art. 49, comma 1, com'è noto, in caso di successione mortis causa, favorisce, nella continuazione della coltivazione o della conduzione del fondo, gli eredi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che hanno esercitato attività agricola sul fondo, assoggettando quanti non lo siano ad un pati, i quali subiscono, (coattivamente) le regole dell'affitto di cui alla legge n. 203; mentre l'art. 230-bis, sull'impresa familiare, in generale, regola solo (38) le sorti dell'azienda familiare, come universitas rerum, nel caso che il suo titolare muoia o voglia alienarla, nella sua totalità o in quota. Anche in questa ipotesi l'intento è quello di evitare lo smembramento dei mezzi produttivi che servano all'attività di lavoro, preservando così, nei casi considerati un sistema aziendale-organizzativo, nella totalità degli elementi costitutivi, perchè continuino ad appartenere a coloro (eredi e non) che hanno partecipato all'attività lavorativa dell'impresa familiare. Ora, seppure le finalità perseguite dalle due norme abbiano qualche somiglianza (evitare lo smembramento del complesso aziendale), due sono gli elementi che rilevano l'accennato difetto di coordinamento: il restringimento dei soggetti favoriti (partecipi familiari rispetto agli eredi tuot court) per la continuazione dell'impresa familiare e l'oggetto preso in considerazione dalla norma (art. 49), ossia il fondo che non costituisce di per se l'azienda agricola, sebbene nell'accezione più lata quest'ultima possa essere comprensiva anche del fondo (39). Problematiche, queste, che la dottrina s'è poste dandone soluzioni più diverse. Tuttavia, esse possono essere superate ove si tenga conto che l'art. 49, comma 1, si applica dalla apertura della successione e fin tanto che duri lo stato di comunione ereditaria per infrangersi solo con la divisione dei beni, anche se su questi è stato forzosamente instaurato un rapporto di affitto della durata di 15 anni. Cessata la comunione dei beni (40) i partecipi familiari, eredi e non, ai sensi dell'art. 230-bis, possono azionare il diritto di prelazione qualora, a seguito della divisione, l'azienda venga alienata per volontà dei coeredi a non continuare quell'impresa che era appartenuta al de cuius (41 ).

All'art. 49, legge n. 203, fa rinvio l'art. 4,comma 1, lett.c) della legge 15 dicembre 1998 n. 441. Ma il rinvio ci sembra mal posto. L'art. 4 dispone che la cassa per la formazione della proprietà contadina destina, con priorità, parte delle proprie disponibilità finanziarie alle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di “giovani agricoltori che siano subentrati per successione nella titolarità delle aziende a seguito di liquidazione agli altri eredi aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203”. Vale notare, come s'è detto, che l'art. 49 si riferisce al fondo che, con l'apertura della successione, può essere condotto in affitto forzoso dagli eredi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che con il de cuius coltivavano o conducevano il fondo. Ora, se ai giovani, soggetti favoriti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441, subentrati per successione nella titolarità dell'azienda, è accordato il favor nella titolarità dell'azienda a seguito della liquidazione delle quote degli altri eredi, già l'ambito di applicazione dell’art 49, deve ritenersi esaurito, nel senso che si sia verificata, con mezzi propri del giovane agricoltore, quella riunione (acquisto) di quote e di diritti che appartenevano agli altri coeredi (42). Nè la norma ci sembra utile ai fini dell'attribuzione preferenziale a quegli eredi, giovani agricoltori, che risultano avere esercitato e continuano ad esercitare su tale aziende (rectius: fondi rustici) attività agricola. Avere "liquidato" gli altri eredi aventi diritto alle relative quote, dà, comunque, per avvenuto l'acquisto (o l'ampliamento) dell'azienda agricola. Nè, peraltro, la norma può leggersi nel senso che essa "da diritto ai giovani agricoltori, considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49, legge 203/1982, di acquistare le porzioni di fondo dei coeredi, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici". Se questo era l'intento del Legislatore la norma di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), legge n. 441, doveva essere scritta diversamente, oppure bastava fare diretto riferimento agli artt. 4 e 5 della legge per le zone montane.

 

6. GLI ARTT. 4 E 5 (LEGGE PER LE ZONE MONTANE SULLA TUTELA DELL’INTEGRITA’ AZIENDALE E LA PROPOSTA DELLA LORO ESTENSIONE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Un ulteriore passo avanti, in direzione della conservazione dell'integrità dell'azienda agraria, è stato compiuto con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le zone montane. Con questa legge (artt. 4 e 5), che ora si vuole estendere all'intero territorio nazionale (43), gli eredi, considerati affittuari, secondo quanto stabilito dal tanto citato art. 49, delle quote di fondi rustici ricompresi nelle quote degli altri eredi, hanno diritto alla scadenza quindicennale del rapporto agrario costituito forzosamente, all'acquisto della proprietà delle medesime porzioni di quote, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici; diritto da esercitarsi entro sei mesi dalla scadenza del rapporto.

Le finalità delle norme ora richiamate stanno nel consolidamento, in capo all'affittuario, della proprietà e dell'impresa agraria, seguendo in ciò quella tendenza avviata con la legge sulla prelazione agraria del 1965. Così, all'affittuario, in possesso dei requisiti di legge, viene conferito, per via dell' istituito rapporto (coattivo) di affitto, il diritto (potestativo) di accedere alla proprietà della terra.

L'erede, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, può azionare il diritto all'acquisto della proprietà delle quote di fondo, solo se si sia avvalso della facoltà di continuare (mediante un rapporto coattivo) ad esercitare l'attività agricola che prima svolgeva con il de cuius sulle medesime porzioni di quote, delle quali, per successione, sono ora titolari gli eredi esclusi. Questo diritto matura, come notato, allo scadere della durata del rapporto, semprechè, riteniamo, non sia intervenuta la divisione dei beni e si verta ancora in regime di comunione ereditaria (44). Diversamente, gli eredi, esclusi dalla conduzione dell'azienda, con la divisione dei beni potranno riavere le quote loro spettanti dall'eredità, caducandosi, di conseguenza, in capo agli eredi (considerati) affittuari, il diritto all'acquisto della proprietà, come stabilito dall'art. 4 legge 31 gennaio 1994, n. 97 (45) (46)".

 

7. CONCLUSIONI

Sin qui s'è tracciato un quadro sommario dell'indirizzo di politica legislativa che, in materia di conservazione dell’integrità dell’azienda agraria, è stato perseguito dal Legislatore nell'intento di dare un assetto diverso al settore e ai soggetti interessati stabilità nello svolgimento dell'esercizio dell'attività agricola di conduzione e di coltivazione dei fondi agricoli. Va detto che se il problema agrario-fondiario non è più valutabile con la stessa intensità del passato esso, tuttavia, guardato da altra angolazione, suscita ugualmente interesse e merita la stessa particolare attenzione. Riteniamo che per dare, in senso moderno, stabilità all'impresa agricola, per avviare un nuovo percorso al settore agricolo e per confrontarsi con il mercato, occorre superare squilibri tra forma ed assetto aziendale ed esigenze produttive dell'azienda, intervenendo sia nella fase successoria mortis causa sia nelle operazioni di divisione di comunioni (incidentali o volontarie) sia recuperando - anche a tutela dell'ambiente - i terreni lasciati incolti o insufficientemente coltivati. (47). Certo, non si tratta, al fine di dare rilievo ad una politica di riassetto agrario-fondiario, di "evocare" spettri (espropriativi) o provvedimenti eccezionali, ma di adottare misure già sperimentate in altri Paesi europei - es. in Francia - quali le operazioni di remembrement rural o le iniziative delle Safer, con le quali è stata resa possibile la riorganizzazione delle strutture agrarie e, con una larga visione d'insieme, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio. Va da sé, consapevolezza vuole che un processo dell'agricoltura incontra difficoltà di ordine ideologico e politico e si dimostra, incapace di superare il tradizionale, atavico, intendere del diritto di proprietà. Ora, sempre facendo ricorso all'esperienza straniera e senza infrangere siffatto diritto, ci si potrebbe ingegnare con quanto hanno normativizzato i tedeschi con lo zupacht (una sorta di contratto di affitto destinato al miglioramento delle strutture agrario-aziendale), quale mezzo giuridico di ricomposizone aziendale, ovvero accelerando (legislativamente) l’ipotesi di affitto forzoso (bail forcé) francese che, seppure lentamente, va facendo la sua apparizione nell’ordinamento giuridico italiano. La riorganizzazione delle strutture agrarie, a nostro vedere, può avviarsi ugualmente anche lungo direttrici nuove, fondate sull'associazionismo volontario che elevi a dimensione ottimale l’impresa agricola e ne renda reale protagonista il suo titolare. I piccoli e i medi agricoltori, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, attraverso la forma organizzativa per la conduzione delle loro aziende troveranno nel momento associativo, da un lato la solidarietà che è al tempo stesso un “nuovo potenziale di forze che deriva dalla unione di più forze in una sola" (48), dall'altro la possibilità di raggiungere dimensioni aziendali più ampie che consentano di affrontare e gestire efficacemente le diverse fasi della produzione per collegarsi con un mercato sempre vasto ed esigente. Si tratta di uno schema organizzativo serio, che non intacca la proprietà della terra nei suoi aspetti istituzionali, ma piuttosto la valorizza nella sua funzione sociale e la rende maggiormente produttiva. Lo schema dell'associazionismo che configuriamo sia come agricoltura di gruppo (società semplice, comunioni volontarie di beni, ecc.) sia come cooperative (in particolare piccole società cooperative) e società di capitali per la conduzione agraria, sono ipotesi di lavoro praticabili che possano tradursi in imprese economicamente valide e socialmente utili. Peraltro, va detto, l'esperienza giuridica ha sempre messo in rilievo la fase dinamica dell'impresa agraria rispetto a quella statica della proprietà, tanto che si ritiene, in diritto positivo, che acquista rilevanza giuridica più di ogni altro elemento l'organizzazione della produzione(49).

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